Resistenza al fuoco delle strutture ed Eurocodici
Finalmente gli Eurocodici strutturali sono pienamente applicabili nel campo della Resistenza al Fuoco delle Strutture. Cessa la possibilità di impiego delle norme UNI.
Con il D. M. delle infrastrutture e dei trasporti del 31 luglio 2012, pubblicato sulla G.U. n. 73 del 27 marzo 2013, sono stati fissati i Parametri tecnici di cui alle Appendici Nazionali agli Eurocodici (National Determined Parameters, NDP).
Gli Eurocodici, con le Appendici Nazionali, forniscono il supporto applicativo delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, ove espressamente richiamati ovvero per le parti non espressamente o compiutamente trattate nelle stesse.
In particolare in termini di calcolo analitico della Resistenza al Fuoco delle strutture il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione” (GU n. 74 del 29-3-2007- Suppl. Ordinario n. 87), nell’Allegato C, stabilisce le Modalità per la classificazione della resistenza al fuoco in base ai risultati di calcoli, indicando la necessità di utilizzare i metodi previsti negli Eurocodici e condizionandone l’impiego alla pubblicazione delle appendici contenenti i parametri NDP stabiliti a livello nazionale.
Nelle more della pubblicazione delle appendici Nazionali agli Eurocodici il D.M. 16/2/2007 prevedeva l’utilizzo dei metodi di calcolo analitico contenuti nelle norme UNI 9502, 9503, 9504, rispettivamente relative alle strutture in cemento armato, in acciaio e in legno.
Con l’entrata in vigore del D.M. 31 luglio 2012, (11 aprile 2013), si dà quindi completa attuazione a quanto previsto al punto C.3 dell’Allegato C al decreto del Ministro dell’Interno 16 febbraio 2007, cessando, quindi, la possibilità di impiego delle norme UNI 9502, 9503 e 9504 per il calcolo di resistenza al fuoco di elementi costruttivi.
In argomento il Ministero dell’Interno, tramite la Direzione Centrale per la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha pubblicato la Lettera Circolare prot. n. 4638 del 05/04/2013 con la quale ribadisce quanto stabilito con circolare DCPST n. 4845 del 4/4/2011, e con successiva circolare DCPST n. 9663 del 23/7/2012, in merito alla decorrenza dei termini fissati dal DM 16/2/2007 e cioè che l’uso delle citate norme UNI è consentito anche oltre la data di entrata in vigore del DM 31 luglio 2012 esclusivamente per le costruzioni i cui progetti o Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) siano stati presentati ai competenti Comandi provinciali dei vigili del fuoco prima di suddetta data.
Le appendici nazionali allineano le indicazioni degli Eurocodici a quanto stabilito dal D.M. 9 marzo 2007 in termini di calcolo della densità del carico di incendio del carico di incendio protetto e dei vari parametri riportati nel decreto del Ministero dell’Interno per le attività soggette a controlli di prevenzione incendi.
E’ stabilito che i poteri calorifici netti devono essere determinati secondo la EN ISO 1716:2002 e nell’appendice all’Eurocodice 1 (1991-1-2) è riportata una tabella con i poteri calorifici netti. Inoltre, è riportata una tabella con la classificazione della densità del carico di incendio in funzione della destinazione d’uso.
Infine, relativamente al calcolo analitico della resistenza al fuoco delle strutture in muratura, per le quali trova applicazione l’Eurocodice 6 (1996-1-2) “Progettazione delle strutture di muratura – Parte 1-2: Regole generali – Progettazione strutturale contro l’incendio” la Lettera Circolare prot. n. 4638 del 05/04/2013 stabilisce che, ad integrazione della circolare DCPST n. 5642 del 31/3/2010*, viste le indicazioni fornite dall’Annesso Nazionale in merito agli Allegati B e C dell’Eurocodice EN 1996 1-2 ed in attesa di nuove determinazioni sperimentali, è possibile l’applicazione del metodo semplificato di cui all’Allegato C alla EN 1996 1-2, ai fini della classificazione di resistenza al fuoco di elementi strutturali in attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, indipendentemente dall’elemento strutturale considerato.
Risulta quindi possibile utilizzare il metodo di calcolo analitico, per la determinazione della resistenza al fuoco delle strutture in muratura, cosa di fatto vietata, fino ad adesso, dalla citata Circolare 5642 del 31/3/2010 che limitava la determinazione della resistenza al fuoco delle strutture in muratura e quindi la certificazione delle stesse, ai metodi sperimentale e tabellare.
Con la pubblicazione delle appendici nazionali, le indicazioni tecniche fornite dagli Eurocodici strutturali (Parte Fuoco) saranno le uniche applicabili in Italia per il calcolo analitico della resistenza al fuoco delle strutture, comprese quelle in muratura.
* La circolare DCPST n. 5642 del 31/3/2010 riporta:
…Si osserva a questo punto che la possibilità di utilizzo della specifica norma europea di riferimento per la progettazione ed il calcolo delle murature esposte all’incendio (EN 1996-1-2) è attualmente rimandata al momento in cui sarà disponibile l’apposita appendice nazionale (v. p.to C.4 dell’allegato C al decreto).
Da quanto sopra esposto è facile desumere che, allo stato attuale, le uniche modalità attraverso cui è oggi possibile determinare le prestazioni di resistenza al fuoco delle murature (portanti e non) sono quelle basate sui risultati delle prove e sui confronti con tabelle, escludendo quindi ogni altra forma di certificazione.
Premesso quanto sopra, occorre tuttavia rilevare che tale problematica crea tuttora dubbi e incertezze sia negli operatori economici che negli stessi Comandi VF, i quali, solo sulla base dei contenuti espressi dal DM 4 maggio 1998, continuano ad accettare certificazioni basate su valutazioni analitiche.
Al fine quindi di consentire il graduale adattamento di tutti gli operatori alla nuova regolamentazione tecnica introdotta e di non creare incertezze o, addirittura, confusione sia nel mercato di tali prodotti che nello svolgimento dei procedimenti di P.I. a carico dei Comandi VF, su conforme parere del CCTS espresso nella seduta del 23 marzo 2010, si ritiene opportuno che le certificazioni di murature, basate su valutazioni analitiche, possano essere accettate, ai fini del rilascio del CPI, per le costruzioni il cui progetto è stato presentato al competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, prima del 25 settembre 2010.
Per i progetti presentati dopo tale data, in assenza della predetta appendice nazionale e delle necessarie indicazioni tecniche che la medesima fornirà a riguardo, saranno unicamente ammesse, per tali tipologie di elementi costruttivi, certificazioni basate su risultati di prova secondo le istruzioni contenute nel citato DM 16 febbraio 2007 o, in alternativa, su confronti con le tabelle riportate nel citato DM 16 febbraio 2007 e nella successiva Lettera Circolare n. 1968 del 15 febbraio 2008.