PROROGA ANTINCENDIO “NUOVE ATTIVITÀ” DEL D.P.R. 151/2011
Il D.PR. 151/2011 ha modificato l’elenco delle attività soggette a controlli, in particolare ha introdotto “nuove attività” soggette VVF, sia da split delle esistenti del D.M. 16 febbraio 1982 che nuove.
Per queste “nuove attività”, con l’emanazione dei vari “decreti mille proroghe”, si sono riformulate le scadenze dall’entrata in vigore del D.P.R. 151/2011 (07 Ottobre 2011).
Secondo l’originale scrittura del DPR 151/2011 (Art. 11. comma 4) gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I del decreto avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti richiesti, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012.
Questa iniziale scadenza ha subito varie modifiche nel corso degli anni.
L’ultima in ordine di tempo è quella inserita nella Legge 27 febbraio 2017, n.19 che converte il DL 30 dicembre 2016, n.244.
In particolare l’art. 5, comma 11-ter decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017 n. 19 con le modalità previste ai successivi commi 11-quater e 11-quinquies sposta, per gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all’Allegato I esistenti alla data di pubblicazione del DPI 151/2011, al 7 ottobre 2017 la presentazione dell’istanza preliminare di cui all’articolo 3 e l’istanza di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.
Tra le attività da aggiornare di nuova istituzione rientrano le attività di autodemolizione.
Il processo di autodemolizione comprende l’insieme di attività che va dalla raccolta e trasporto delle autovetture fino alla bonifica, separazione e stoccaggio (con l’eventuale trattamento di riduzione volumetrica) dei diversi rifiuti recuperabili. Un processo che si svolge nel centro di raccolta veicoli a motore fuori uso (VFU), un’area recintata e/o delimitata all’interno della quale si svolge l’attività di demolizione veicoli e ogni altra operazione correlata.
Si tratta di una delle attività non precedentemente contemplate tra quelle sottoposte ai controlli di prevenzione incendi dalla normativa previgente (contenuta nel D.M. 16/02/1982), per le quali invece sulla base del nuovo elenco di cui all’Allegato I al D.P.R. 151/2011, è previsto l’assoggettamento alla disciplina di prevenzione incendi.
L’attività in questione è contemplata al punto 55 del D.P.R. 151/2011, in particolare
- Attività 55.1.B : Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie da 3000 a 5000 mq.
- Attività 55.2.C : Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 5000 mq.
Nell’Unione europea sono generate circa 7 milioni di tonnellate l’anno di rifiuti dai Veicoli fuori uso (VFU). In Italia, la quantità di autovetture demolite è in media poco meno di 1 milione l’anno in leggera decrescita, a fronte di più di 30 milioni di autovetture in circolazione.
Negli impianti di demolizione dei VFU sono svolte una serie di attività che vanno dalla raccolta e trasporto delle autovetture fino alla bonifica, alla separazione e allo stoccaggio dei diversi rifiuti, recuperabili. Il processo pertanto espone i lavoratori a molteplici fonti di pericolo.
L’INAIL ha realizzato una pubblicazione dal titolo “La sicurezza antincendio per gli operatori degli impianti di demolizione dei Veicoli Fuori Uso esistenti”, uno studio che ha permesso di individuare i molteplici rischi connessi al complesso ciclo produttivo delle attività di demolizione dei Veicoli Fuori Uso.
L’attenzione, in questa pubblicazione, si è focalizzata sul rischio incendio ed esplosioni, a seguito della recente emanazione della Regola Tecnica specifica per questa tipologia di impianti classificati a rischio medio ed elevato dal D.P.R. 151/2011.
Il provvedimento è il D.M. 01/07/2014 avente come oggetto “Regola tecnica per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq.”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 11/07/2014, ed è entrato in vigore dal 10/08/2014.
In particolare, l’opuscolo è incentrato sugli impianti esistenti, oggetto di una parte della disciplina tecnica i cui gestori, per la maggior parte di PMI, devono fronteggiare molteplici difficoltà per assolvere agli obblighi di legge.
Il prodotto editoriale è a disposizione di quanti sono coinvolti in tali attività, in particolare ai Datori di Lavoro che si trovano a dover conoscere e applicare la recente Regola Tecnica.
Nell’opuscolo sono riportate le cause più comuni degli incendi, in particolare nella tabella 3.
Scopo dell’opuscolo e valore aggiunto del prodotto è, infatti, fornire strumenti cognitivi e operativi che favoriscano l’applicazione della legge e l’adozione delle migliori soluzioni di prevenzione e protezione antincendio ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
Come usuale nei recenti provvedimenti di prevenzione incendi recentemente emanati, la regola tecnica allegata al D.M. 01/07/2014 è suddivisa in due “Titoli”:
- Titolo I, contenente le disposizioni di prevenzione incendi, a loro volta suddivise tra disposizioni applicabili alle attività di nuova costruzione (Capo I) e disposizioni applicabili a quelle esistenti (Capo II)
- Titolo II, contenente il “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio”. Detto metodo definisce a sua volta come determinare la categoria ai fini antincendio dei centri di demolizione di autoveicoli, (attraverso il riconoscimento della situazione in esame all’interno di un gruppo di scenari precodificato, definiti e differenziati in base al contesto nel quale il centro è inserito, alle caratteristiche comuni dei comparti interni, nonché alla ubicazione ed al layout del centro), individuando poi le misure di sicurezza minime associate a ciascuna categoria.
ADEGUAMENTO DELLE ATTIVITA’ ESISTENTI – Le attività esistenti sono comunque tenute a rispettare le disposizioni per le attività nuove, qualora le stesse siano oggetto di un intervento comportante la “completa ristrutturazione”.
Negli altri casi, le attività esistenti devono fare riferimento al Capo II dell’Allegato, o in alternativa alle disposizioni di cui al Titolo II, come detto contenente il “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio”.
Dette attività devono in ogni caso adeguarsi alla nuova disciplina:
- entro il 07/10/2020 (cioè entro 3 anni dal termine previsto dall’art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011) con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera a) e comma 2, lettera a), del Decreto;
- entro il 07/10/2017 con riferimento ai requisiti di sicurezza di cui all’art. 6, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b), del Decreto.
I termini risultano così prorogati per effetto della disposizione di cui all’art. 4, comma 2-bis, del D.L. “Mille proroghe” 192/2014 (convertito in legge dalla L. 11/2015) e poi ancora della disposizione di cui all’art. 5, comma 11-ter, del D.L. “Mille proroghe” 244/2016 (convertito in legge dalla L. 19/2017).
L’obbligo di adeguamento non sussiste in caso di:
- possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità ai sensi dell’art. 38, comma 1, del D.L. 69/2013 (decreto “del fare”, convertito in legge dalla L. 98/2013);
- pianificazione, ovvero lavori di realizzazione, modifica, adeguamento, ristrutturazione o ampliamento anche in corso, sulla base di un progetto approvato dal competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 151/2011.
Entro ciascuna delle scadenze segnalate, dovrà essere presentata la SCIA ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011. Inoltre, il progetto da allegare all’istanza preliminare di cui all’art. 3 del medesimo D.P.R. 151/2011 dovrà indicare le opere di adeguamento ai requisiti di sicurezza sopra elencati.
In questa tipologia di impianti, i pericoli principali derivano dall’attività di messa in sicurezza dei veicoli, per la presenza, di sostanze infiammabili (carburanti sia liquidi che gassosi), sia in fase di estrazione dei liquidi dal veicolo, che all’interno delle auto ancora da bonificare.
Altre sostanze di cui deve essere valutata l’infiammabilità sono:
- liquidi dei freni
- olio idraulico e lubrificante
- liquidi di raffreddamento
- batterie esauste
- gas frigorigeni dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.
Un’ulteriore fonte di pericolo è costituita dalla presenza di materiale combustibile nelle aree di stoccaggio, in particolare pneumatici e materie plastiche i cui stoccaggi spesso superano i limiti stabiliti nel D.P.R. 151/2011.
Le molteplici tipologie di rifiuti derivanti dall’autodemolizione (pneumatici fuori uso, liquidi, plastiche, oli esauriti e residui di combustibili liquidi, solventi, batterie e accumulatori) possono partecipare con varie modalità all’incendio, sia in fase di innesco che nella propagazione.
I principali rischi sono legati alla presenza di sorgenti di innesco e al non idoneo stoccaggio di materiale reattivo:
- macchine in lavorazione e stoccaggio di metalli
- uso di fiamme libere
- impianti di combustione di GPL e metano
- impianti elettrici non a norma
- distanza e elementi di separazione non sufficienti
Il D.M. 01/07/2014 prevede che la riduzione della probabilità di insorgenza di un incendio possa avvenire sia attraverso misure di tipo tecnico
- realizzazione di impianti elettrici a regola d’arte
- messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche
- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche conformemente alle regole dell’arte
- ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili
- adozione di dispositivi di sicurezza.
Sia attraverso misure di tipo organizzativo-gestionale:
- rispetto dell’ordine e della pulizia
- controlli sulle misure di sicurezza
- predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare, anche per le ditte terze
- informazione e formazione dei lavoratori.
Nel decreto sono riportati i criteri da adottare al fine di garantire la sicurezza antincendio negli autodemolitori, in particolare per i depositi esistenti il Titolo II “Metodo proporzionale della caratterizzazione sostanziale ai fini antincendio relativo alle attività esistenti di demolizione di veicoli e simili con relativi depositi” prende in considerazione le misura di sicurezza da adottare suddividendole in due parti:
- Parte A – categorizzazione del centro
- Parte B – definizione delle misure di sicurezza per le varie categorie del centro
Nella parte A sono descritte le modalità per determinare la categoria dei centri di demolizione differenziati in base ai seguenti criteri:
- Contesto nel quale il centro è inserito
- Caratteristiche dei comparti interni
- Ubicazione e layout del centro
Nella parte B sono descritte le misure di sicurezza minime associate alle varie categorie antincendio determinate nella parte A.
Il seguente schema sintetizza tutta la procedura
Il programma CPI win Attività consente di poter analizzare l’attività di autodemolizione nel rispetto dei requisiti del D.M. 1 luglio 2014, anche secondo il metodo proporzionale indicato nel Titolo II.
Ricordiamo anche che la validità del prodotto CPI WIN® Attività è stata ufficialmente riconosciuta dalla Rete Professioni Tecniche che, dopo aver analizzato nel dettaglio le funzionalità innovative del software CPI WIN® Attività come strumento di supporto alla progettazione, con nota prot. 675/2018 del 30 luglio 2018 ATTESTA che la ditta NAMIRIAL S.p.A. ha sviluppato un programma informatico di ausilio alla progettazione avanzata mediante il Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015), che soddisfa sostanzialmente i requisiti tecnici indicati nell’AVVISO in oggetto.
NAMIRIAL S.p.A. potrà quindi qualificare il programma di progettazione con il Codice di prevenzione incendi con la seguente iscrizione:
“Programma rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delle Professioni Tecniche per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015).”
AVVISO R.P.T. del 13/09/2017.
Dott. Pietro Monaco
Namirial S.p.A.