Revisione del “codice di prevenzione incendi” D.M. 03/08/2015

E’ in arrivo la revisione del “codice di prevenzione incendi”, ovvero il D.M. 03/08/2015 che si conferma come la norma più innovativa e conforme agli standard internazionali fin qui emanata dal Ministero dell’Interno nel settore antincendio.

Il decreto di modifica del DM 3 agosto 2015 è stato elaborato come primo passaggio di un processo volto a rendere il Codice, in futuro, lo strumento di riferimento per la prevenzione incendi.

Dalle bozze in circolazione si evince che con il decreto che accompagnerà la revisione del codice verranno introdotti due elementi:

  1. L’ampliamento del campo di applicazione (vengono inserite alcune nuove attività dell’allegato I al DPR 151/2011).
  2. L’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dei “Criteri tecnici di prevenzione incendi”.

In particolare l’ampliamento del campo di applicazione del DM 03/08/2015 viene aumentato con l’introduzione di alcune attività da 19 a 26, 69, 72 e 73 dell’allegato I al DPR 151/2011.

L’introduzione dell’attività 69 nel campo di applicazione indica l’applicabilità del codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse; infatti l’introduzione dell’attività 69 come RTV 8 tramite il D.M. 23/11/2018 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l’applicabilità del codice.

Viene introdotta l’attività 72, con l’emanazione di un decreto che introduce la RTV 9 per gli edifici destinati a musei, gallerie, biblioteche, ecc.

Viene introdotta l’attività 73, ovvero “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità”.

L’ obbligatorietà dell’utilizzo del Codice interviene sulla modalità di applicazione del codice, prima facoltativa, per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi”, rendendolo cogente in alcune situazioni:

  1. Il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV “di nuova realizzazione”.
  2. Il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare.
  3. Per gli interventi di modifica non rientranti nel caso b), rimane la possibilità di continuare ad applicare i criteri generali di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all’intera attività.
  4. Il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie dell’allegato I, sia per quelle non ricadenti nell’allegato I).
  5. Per le attività dotate di RTV rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice.

Le modifiche apportate al D.M. 03/08/2015 riguardano tutti i settori dello stesso, dal capitolo G.1 Termini, definizioni e simboli grafici con l’introduzione di nuove definizioni, ad esempio viene introdotto il comma:

G.1.3.7 7. Profilo di rischio di riferimento: il più gravoso profilo di rischio dei compartimenti serviti ai fini della misura antincendio considerata

oppure vengono modificate le definizioni di protezione attiva e passiva.

Altre modifiche riguardano ad esempio la tabella che definisce la massima superficie lorda dei compartimenti in m2 che assumerà i seguenti valori:

 

Rvita Quota del compartimento
< -15 m < -10 m < -5 m < -1 m 12 m 24 m 32 m 54 m > 54 m
A1 2000 4000 8000 16000 [1] 32000 16000 8000 4000
A2 1000 2000 4000 8000 64000 [1] 16000 8000 4000 2000
A3 [na] 1000 2000 4000 32000 4000 2000 1000 [na]
A4 [na] [na] [na] [na] 16000 [na] [na] [na] [na]
B1 [na] 2000 8000 16000 64000 [1] 16000 8000 4000 2000
B2 [na] 1000 4000 8000 32000 8000 4000 2000 1000
B3 [na] [na] 1000 2000 16000 4000 2000 1000 [na]
C1 [na] [na] [na] 2000 16000 [1] 8000 16000 8000 8000 4000
C2 [na] [na] [na] 1000 8000 4000 4000 2000 2000
C3 [na] [na] [na] [na] 4000 2000 2000 1000 1000
D1 [na] [na] [na] 2000 2000 4000 2000 1000 1000 1000
D2 [na] [na] [na] 1000 2000 1000 1000 1000 [na]
E1 2000 4000 8000 16000 [1] 32000 16000 8000 4000
E2 1000 2000 4000 8000 [1] 16000 8000 4000 2000
E3 [na] [na] 2000 4000 16000 4000 2000 [na] [na]
[na] Non ammesso             [1] Senza limitazione Nessun limite

 

In generale la revisione del codice toccherà tutti i capitoli dello stesso, recependo le segnalazioni ricevute in fase di revisione dello stesso e limando le criticità legate all’applicazione di una norma innovativa nel settore della prevenzione incendi.

Il programma CPI win Attività sarà aggiornato per poter valutare le pratiche antincendio in modalità conforme alle norme in vigore, anche le nuove attività introdotte con la revisione del DM 03/08/2015.

 

AUTORE:

Dott. Pietro Monaco

Namirial S.p.A.

 

×
Offerta Black
Dal 18 al 22 novembre è Black Friday