Aggiornamento D.Lgs. 81/2008 in vigore dal 22 Ottobre 2021

Data pubblicazione: 08/11/2021
approfondimento sicurezza

Il Consiglio dei Ministri, su iniziativa del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha approvato nuove disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute nel Decreto legge n. 146/2021 al Capo III, articolo 13.
Gli obiettivi

Le modifiche con l’aggiornamento D.Lgs. 81/2008, sono principalmente finalizzate ad incentivare e semplificare sia l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza su lavoro, che il coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme prevenzionistiche.

I cambiamenti per l’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro)

Tra le misure, è previsto intanto il Coordinamento di Asl e INL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale, con conseguenti modifiche al DPCM del 21 Dicembre 2007.

Inoltre, si prevede un ampliamento delle competenze ispettive dell’INL negli ambiti della salute e sicurezza sul lavoro, e un maggior presidio su tutto il territorio nazionale.

I cambiamenti per il SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro)

Le modifiche del D.Lgs. 81/2008 includono anche il rafforzamento del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), per il quale si punta ad una definitiva messa a regime e ad una maggiore condivisione delle informazioni in esso contenute.

Le sanzioni

Gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia di prevenzione andranno ad integrare un apposito capitolo dell’INL stesso, finalizzato a finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, analogamente a quanto già avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle Asl.

 

Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, che scatterà in presenza del 10%, e non più del 20%, del personale “in nero” sul luogo di lavoro, così come l’individuazione degli illeciti in materia di salute e sicurezza da considerarsi gravi.

In particolare, per questo tipo di illeciti sui luoghi di lavoro non sarà più richiesta alcuna “recidiva” ai fini dell’adozione del provvedimento che, pertanto, scatterà subito a fronte di gravi violazioni di prevenzione individuate con decreto ministeriale e, nelle more della sua adozione, individuate dalla tabella contenuta nell’Allegato I al D. Lgs. 81/2008.

La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede anche l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.

Risorse e tecnologie dell’INL

All’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagnerà: un rilevante aumento dell’organico, di cui è prevista l’assunzione di 1.024 unità; un investimento in tecnologie di oltre 3,7 milioni di euro nel biennio 2022/2023, per dotare il nuovo personale ispettivo della strumentazione informatica necessaria a svolgere l’attività di vigilanza; un aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro che passerà dalle attuali 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.

 

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Autore:

Anna Iemmolo

Anna Iemmolo

 


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