Il nuovo decreto requisiti minimi
Decreto attuativo della direttiva europea EPBD (Energy Performance of Building Directive)
Data revisione: 03/09/2024
Il decreto requisiti minimi D.M. 26/06/2015 verrà presto aggiornato, completando così l’iter di attuazione della direttiva europea EPBD (Energy Performance of Building Directive) 844/2018/UE. Sta circolando una bozza che mostra in anteprima la direzione che si sta prendendo con alcune modifiche che sicuramente andranno ad impattare sui requisiti e quindi sulla progettazione.
Con questo aggiornamento si vuole allineare il vecchio decreto interministeriale alle FAQ che nel corso degli anni l’ex-MiSE ha emanato, con in più la correzione di alcune storture che sono state segnalate dagli addetti ai lavori, come l’impossibilità di soddisfare i requisiti minimi per alcune tipologie di edifici. Inoltre, sono state apportate alcune modifiche riguardo i ponti termici che prima erano compresi nelle trasmittanze tabellate, sia per l’edificio di riferimento sia per i requisiti minimi, mentre con il nuovo decreto andranno computati a parte (almeno per un sottoinsieme di essi). Si aggiungono poi alcuni requisiti che strizzano l’occhio alla nuova EPBD “Case green” che è stata recentemente approvata e pubblicata in gazzetta ufficiale (ma non ancora recepita a livello nazionale) e che alcune regioni, come l’Emilia-Romagna, hanno già nei propri regolamenti regionali, come l’obbligo delle colonnine di ricarica delle vetture elettriche.
Il nuovo Decreto Attuativo Energy Performance of Building Directive
Edificio di riferimento
La prima novità che balza alla vista è che, mentre con il vecchio decreto i ponti termici si consideravano inclusi nelle trasmittanze delle strutture (pareti verticali, pavimenti e coperture orizzontali o inclinate) utilizzate per calcolare l’edificio di riferimento, con il nuovo decreto “alcuni” ponti termici andranno computati esplicitamente, secondo un’apposita tabella che in base alla zona climatica e in base alle tipologie dei ponti termici da considerare (balcone e serramento nelle sue varie parti) stabilisce la trasmittanza lineica di tali ponti termici da considerare nel calcolo dell’edificio di riferimento. Ciò significa che a parità di condizioni l’edificio di riferimento nuovo avrà dispersioni maggiori di quello vecchio e pertanto avrà verosimilmente prestazioni peggiori. Ma siccome l’edificio di riferimento stabilisce la scala della classificazione dell’APE, e in particolare l’EPgl,nren definisce il confine fra classe A1 e classe B, aumentando questo confine si ha che la classe dell’edificio in esame potrebbe essere migliore, cioè in alcuni casi si può ottenere una classe superiore, senza fare nulla.
Ad esempio, prendendo un caso di studio residenziale e caricandolo in Termo si può vedere che solo modificando la normativa di calcolo si passa da una classe A2 ad una classe A3.
Si nota infatti che l’EPgl,nren rimane lo stesso (il calcolo delle prestazioni energetiche non varia), ma cambia la scala, in virtù del fatto che nel valutare l’edificio di riferimento si tiene conto anche di alcuni ponti termici.
Oltre a questo, si può vedere anche che se con la vecchia normativa il requisito del fabbisogno utile per riscaldamento non era soddisfatto, cioè risultava superiore al valore limite, che non è altro che lo stesso indice calcolato per l’edificio di riferimento, con la nuova normativa potrebbe risultare soddisfatto in quanto il fabbisogno utile dell’edificio di riferimento, comprendendo anche alcuni ponti termici, risulterà superiore.
Sorte opposta per il fabbisogno utile per raffrescamento che per climi non particolarmente torridi vedrà diminuire il proprio valore limite (e sarà quindi più difficile da soddisfare).
Coefficiente medio globale di scambio termico H’T
Un’altra novità, che nasce dalla difficoltà di applicazione della precedente norma, riguarda l’H’T che è praticamente impossibile da soddisfare se l’edificio ha un’ampia superficie vetrata. In particolare, per le ristrutturazioni importanti di 1° livello (mentre per edifici di nuova costruzione e demolizioni e ricostruzioni non cambia sostanzialmente nulla) si ha un H’T limite da rispettare che non è più funzione del rapporto S/V, ma oltre ad essere funzione della zona climatica è anche funzione del rapporto fra la superficie vetrata e la superficie di tutti i componenti (vetrati e opachi) dell’edificio oggetto di intervento. Nello specifico, nel nuovo decreto la tabella dei coefficienti H’T limite comprende ben 20 intervalli di percentuale di superficie vetrata, con i valori di H’T che crescono all’aumentare della percentuale di superficie vetrata, fino al 100%. Per le ristrutturazioni importanti di 2° livello e altri tipi di intervento invece non è più prevista alcuna verifica del coefficiente H’T.
Verifica delle trasmittanze
Cambia anche il requisito, relativamente alle ristrutturazioni importanti di 2° livello, sulle trasmittanze medie. Infatti, come accennato in precedenza, le FAQ sono state integrate nel nuovo decreto, in particolare la 3.16 estratta dalla terza serie che indica di verificare non tanto le trasmittanze puntuali delle strutture, ma la media delle strutture della stessa tipologia, indipendentemente dall’orientamento, dallo spessore e dalla stratigrafia. In sostanza il requisito riguarda tre valori, relativi rispettivamente alle strutture opache verticali, opache orizzontali o inclinate di copertura e opache orizzontali di pavimento (per le strutture trasparenti invece si continua ad effettuare una verifica puntuale). In più le trasmittanze si considerano comprensive di ponti termici. E qui arriva la novità. Mentre prima le tabelle dell’appendice B si riferivano ai limiti delle trasmittanze comprensive di ponti termici, con il nuovo decreto tali valori numerici non sono più comprensivi di ponti termici, ma questi devono essere aggiunti alla U secondo una ulteriore tabella che riporta le trasmittanze lineiche dei ponti termici divisi per zona climatica, tipologia di ponte termico (stavolta ci sono molte più tipologie) e posizione dell’isolante (sul lato esterno, sul lato interno oppure in intercapedine). Con apposita formula si calcola quindi la trasmittanza media per una tipologia di strutture (ad esempio per le pareti) considerando anche i ponti termici, si calcola la trasmittanza media limite, utilizzando le tabelle dell’appendice sulle trasmittanze delle pareti e sulle trasmittanze lineiche dei ponti termici e si confrontano i valori. Siccome le tabelle delle trasmittanze U delle strutture sono rimaste identiche a quelle del decreto precedente, si ha che il soddisfacimento del requisito sarà più facile in quanto, dovendo aggiungere i ponti termici (che tranne per la tipologia angolo hanno tutti y positiva), i limiti saranno più elevati.
Volendo riutilizzare il caso studio in Termo, nel caso di ristrutturazione importante di 2° livello si avrebbero come limiti le trasmittanze tabellate del D.M. 26/06/2015, mentre con il nuovo decreto si dovrebbe tener conto dei ponti termici anche nel valutare i limiti, che quindi non saranno più corrispondenti perfettamente ai valori delle tabelle del decreto. Nelle figure seguenti si vede il caso del vecchio decreto con le strutture verticali che non soddisfano il requisito in quanto la trasmittanza comprensiva di ponti termici (0,373 W/m²K) è superiore al limite tabellato (0,3 W/m²K) e il caso del nuovo decreto in cui le stesse strutture verticali invece soddisfano il requisito. Questo accade perché cambia il limite che ora molto più elevato (0,555 W/m²K) perché è dato dal valore tabellato 0,3 più i contributi dei ponti termici. Ma solo alcuni, cioè quelli delle tipologie riportate nel decreto stesso, mentre gli eventuali altri vanno ignorati, anche nel computo della trasmittanza media che infatti è anch’essa leggermente diversa (0,384 W/m²K) rispetto a quella calcolata con il vecchio decreto.
Cambiano anche le verifiche delle trasmittanze per le riqualificazioni energetiche. Infatti, per questo tipo di intervento, in analogia con quanto fatto per le detrazioni fiscali previste nei vari bonus edilizi, il requisito riguarda la trasmittanza termica in sezione corrente Usc ovvero, per essere chiari, senza considerare i ponti termici. Anche in questo caso è più facile soddisfare il requisito rispetto a prima perché rispetto al vecchio decreto i limiti sarebbero i medesimi ma le trasmittanze da verificare sarebbero più basse con il nuovo decreto, in quanto non comprendono più i ponti termici.
Ricarica dei veicoli elettrici
Oltre a quanto discusso fino ad ora, riguardo a modifiche ai requisiti esistenti, ci sono anche nuovi requisiti introdotti dal nuovo decreto. In particolare, per avvicinarsi alla nuova direttiva europea 2024/1275 (EPBD IV “Case green”), è stato introdotto l’obbligo di installazione delle colonnine di ricarica per le vetture elettriche. In particolare, per edifici non residenziali dotati di parcheggi sarà obbligatoria l’installazione di un certo numero di punti di ricarica in base al numero di posti auto in caso di nuova costruzione, ma anche di ristrutturazioni importanti se l’intervento interessa anche il parcheggio e anche per ogni tipo di edificio esistente, anche se non sottoposto a ristrutturazione (in quest’ultimo caso la metà dei punti di ricarica previsti dal decreto devono essere installati entro il 2025 e il resto entro il 2030). Invece per edifici residenziali l’obbligo scatta solo per edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante dotati di parcheggio, ma soltanto per quanto riguarda la predisposizione ai punti di ricarica, ossia la realizzazione di infrastrutture di canalizzazione per l’impianto elettrico mediante tubi corrugati.
Ulteriori modifiche
Il nuovo decreto requisiti minimi contiene anche altre piccole variazioni che vertono a correggere imprecisioni o fraintendimenti della prima stesura in modo che sia più chiaro e con l’auspicio che non siano necessarie ulteriori FAQ. Inoltre, contiene anche ulteriori semplificazioni, come quella che riguarda il requisito sulle pompe di calore e macchine frigorifere: non ci sono più le tabelle 7, 8 e 9 dell’appendice B con i valori limite dei coefficienti COP, GUE e EER da rispettare in quanto il requisito si limita a richiedere il rispetto dei requisiti minimi di eco-progettazione dei regolamenti di prodotto ecodesign (Regolamento 2017/1369/UE e successive modificazioni). Ciò significa che una pompa di calore o macchina frigorifera sarà conforme al nuovo decreto indipendentemente dall’edificio sulla quale viene usata e indipendentemente quindi dal calcolo: è sufficiente il dato di targa.
Conclusioni
Tutto quanto riportato in questo articolo si riferisce alla bozza del nuovo decreto che è disponibile alla data di stesura dell’articolo stesso. Pertanto, alcune informazioni potrebbero non corrispondere con la versione definitiva del decreto che sarà pubblicata presumibilmente entro l’anno.
Termo 6 è il software Namirial per la verifica dei requisiti minimi degli edifici, oltre che per la certificazione energetica in tutte le regioni d’Italia, sempre aggiornato alle ultime disposizioni normative e anche alla bozza del decreto requisiti minimi. Naturalmente, non appena il decreto stesso verrà pubblicato e si dovessero rendere necessari dei correttivi, Termo verrà tempestivamente adeguato.
Autore:
Lorenzo Montesi
Ingegnere – SOFTWARE DEVELOPER TEAM LEADER Namirial S.p.A.