Le azioni del CSE per una gestione corretta dell’applicazione del PSC in cantiere
A cura del Geom Parisi Giuseppe consulente Sicurezza Namirial S.p.A.
Premessa
La responsabilità del CSE, come più volte sottolineato dalla giurisprudenza è di “alta” vigilanza in termini di coordinamento delle imprese. Tale compito sebbene di alta vigilanza non implica una costante e continua presenza in cantiere per il controllo delle lavorazioni in atto, la vigilanza cosiddetta “operativa” è di competenza del datore di lavoro delle imprese esecutrici e in particolare dell’impresa affidataria.
La puntuale, continua e stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da lui delegate quali il dirigente ed il preposto.
In questo articolo proverò a sintetizzare gli adempimenti pratici che il CSE deve fare per una corretta gestione del cantiere dall’avvio fino alla conclusione dei lavori.
1. Azioni del CSE
Il CSE, qualora non li abbia redatto direttamente, ricevuti i documenti di cantiere, Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e “fascicolo dell’opera”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del cantiere per verificare il riscontro della documentazione ricevuta, controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche della viabilità, etc…).
È opportuno lasciare traccia del sopralluogo redigendo relativo verbale corredato da documentazione fotografica, da allegare al PSC.
Il CSE, prima dell’inizio delle lavorazioni, adatta ed aggiorna il cronoprogramma dei lavori, a partire dalle indicazioni contenute nel PSC, coordinandosi con il DL delle imprese e i lavoratori autonomi.
Sulla base del cronoprogramma, che deve essere aggiornato ogni qualvolta risulti necessario, il CSE definisce la calendarizzazione dei sopralluoghi (vedi tabella), al fine di garantire una adeguata presenza per le attività di verifica e controllo. L’esito dei sopralluoghi svolti dal CSE deve essere documentato per iscritto e reso disponibile, sul luogo di lavoro, in tempi utili per l’eventuale fruizione da parte delle imprese e dell’organo di vigilanza. Qualora dall’attività di verifica svolta dal CSE emergano delle criticità in materia di sicurezza che richiedano prescrizioni, il CSE è tenuto a verificarne l’adempimento al suo successivo sopralluogo documentandone l’esito e trasmettendolo alle imprese interessate.
2. Azioni del CSE all’ingresso di una nuova impresa o lavoratore autonomo
Il CSE, ricevuta dal Committente o dal Responsabile dei Lavori l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico professionale delle Imprese esecutrici con esito positivo, procede alla verifica dell’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto disposto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori e alle Imprese interessate.
In caso di non idoneità provvede a richiedere, tramite l’impresa affidataria, alla/e ditta/e esecutrice/i le integrazioni e modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i POS modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni.
Per ciò che concerne l’adempimento alla verifica dell’ ”attuazione degli accordi tra le parti sociali” previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 92, lettera d), si intende la verifica che in ogni impresa sia stato nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale (RLST) di competenza. In difetto di ciò il CSE fa esplicita comunicazione all’impresa.
3. Azioni del CSE: coordinare le lavorazioni in cantiere
Prima dell’avvio delle lavorazioni convoca una prima riunione di coordinamento, a cui parteciperanno:
- Direzione Lavori.
- Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite.
- Lavoratori autonomi.
Nella riunione dovranno essere discussi almeno i seguenti punti:
- i contenuti dei piani di sicurezza (PSC e POS) in relazione alle attività da svolgere e le eventuali proposte di adeguamento/integrazione formulate dai presenti;
- la verifica della programmazione dell’attività esecutiva e dello sviluppo delle fasi lavorative rispetto al cronoprogramma con particolare attenzione alle sovrapposizioni ed alle fasi ritenute più pericolose;
- le modalità di coordinamento delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi per la fasi individuate;
- le eventuali richieste di integrazione della documentazione (verbali di consegna DPI, schede di manutenzioni ecc);
- identificazione delle figure delle squadre di primo soccorso e gestione emergenza; a tal fine il CSE verifica che il cantiere sia effettivamente coperto in caso di incidente, in tutti gli orari di lavoro e relaziona sul tipo di organizzazione, tra le tre sotto riportate, che è stata scelta per lo specifico cantiere e indicata nel PSC:
- committente/RL intendono organizzare apposito servizio di PS [d.lgs.81/08 art.104 c.4] e di conseguenza i datori di lavoro sono esonerati dagli obblighi legati alla designazione degli addetti al PS e dunque della gestione “diretta” del Pronto Soccorso [d.lgs.81/08 art 18 comma 1 lettera (b)]
- in fase di progettazione è stato deciso dal CSP che la gestione del Pronto Soccorso sarà di tipo unitario, definendo la partecipazione delle imprese (affidataria ed esecutrice) alla gestione delle emergenze identificando un’impresa deputata alla gestione delle operazioni anche tramite un preposto, con garanzia da parte delle imprese presenti in cantiere della costante presenza di almeno un addetto specificamente formato
- in assenza delle due ipotesi precedenti ogni impresa presente dovrà assolvere autonomamente agli obblighi relativi al PS
- documentazione da tenere in cantiere (si consiglia di tenere in cantiere almeno la documentazione che richiederebbe l’organo di vigilanza in caso di accesso ispettivo).
4. Azioni del CSE: verifica della trasmissione del PSC alle imprese esecutrici e lavoratori autonomi
Verifica di volta in volta che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto dall’Impresa/e affidataria/e copia del PSC e ne abbiano accettato i contenuti.
5. Azioni del CSE: programmazione dei sopralluoghi e riunioni di coordinamento periodiche
Il CSE programma la periodicità delle riunioni di coordinamento al fine di controllare l’applicazione dei contenuti del PSC, oltre che di analizzare le criticità emerse nel corso dei sopralluoghi e individuare le adeguate misure di prevenzione e protezione.
Le riunioni sono programmate, in funzione dell’evoluzione dei lavori e del cantiere e, comunque:
- prima dell’avvio delle attività di cantiere, in tempo utile per definirne l’organizzazione operativa;
- in occasione di fasi di lavoro particolarmente complesse o a maggior rischio di infortuni in seguito a infortuni o incidenti significativi;
- in presenza di interferenze con pubbliche utilità (gasdotti, elettrodotti, acquedotti in pressione e fognature, pubblica viabilità, bacini) o di altre interferenze spazio-temporali che comportino problematiche di sicurezza;
- in ogni caso, ogni qualvolta il CSE lo ritenga necessario.
Tale riunione è verbalizzata ed il verbale è reso disponibile in cantiere per la presa visione da parte dei soggetti interessati. Alle riunioni, indette e presiedute dal CSE partecipano:
- i DDL delle imprese affidatarie ed esecutrici o loro delegati;
- i preposti, se richiesti dal CSE o dalle Imprese;
- altri soggetti convocati dal CSE, anche su richiesta dei DDL.
Al termine della riunione seguente il sopralluogo redige il verbale sottoscritto dai presenti, nel quale indica esattamente quali sono le azioni da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventuali inadempienze rilevate. Nel controllo successivo annoterà sul verbale l’esito del sopralluogo in riferimento alle azioni indicate e ( nel caso) le ulteriori disposizioni cui intende dar corso ai sensi della normativa vigente. Copia del verbale viene conservata in cantiere, secondo le modalità definite in sede di inizio lavori.
In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al Committente o al Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del contratto.
Il verbale sottoscritto dai presenti, che costituisce, in funzione dei contenuti, aggiornamento al PSC.
6. Azioni del CSE: comunicazioni al committente e Responsabile dei lavori
Il CSE deve relazionare al RL o COM , almeno a cadenza mensile, riguardo:
- numero di sopralluogo in cantiere effettuati;
- numero e tipologia delle non conformità rilevate durante i sopralluoghi;
- numero di POS e loro aggiornamenti esaminati;
- eventuali “quasi incidenti” di cui ha avuto notizia.
Per il committente o RL, l’acquisizione della relazione rappresenta una prova della vigilanza sui compiti del CSE.
7. Azioni del CSE: ingresso in cantiere di impresa o lavoratore autonomo non autorizzato
Qualora durante un sopralluogo riscontri l’eventuale ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati comunica per iscritto al Committente o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa/e affidataria/e (per “non autorizzato” si intende l’ingresso in cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i quali non sia ancora pervenuta l’avvenuta verifica dei requisiti tecnico professionali).
8. Azioni del CSE in caso di situazioni che costituiscono pericolo grave e immediato
In caso di pericolo grave e imminente (le situazioni indicate nell’allegato I del D.Lgs. 81/08 smi) contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori autonomi interessati e sospende le singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale al Committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria. Effettuati gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo verbale al committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria.
9. Azioni del CSE: autorizzazione pagamenti oneri della sicurezza
In occasione della liquidazione del SAL il CSE a seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l’importo relativo agli oneri della sicurezza.
10. Azioni del CSE: aggiornamento del fascicolo tecnico dell’opera
Il CSE, in corso d’opera, aggiorna e, alla fine dei lavori, completa il “fascicolo” di cui all’art. 91 comma 1, lett. b), completo dell’elaborato tecnico della copertura, se previsto, per lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla fine dell’attività di cantiere, consegna al Committente o al Responsabile dei Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna.
11. Azioni del CSE: verbale di fine lavori
Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo con D.L Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa affidataria. Tale verbale è da interpretare quale conclusione dell’incarico.
Software Namirial Sicurezza Cantieri: modulo Admpimenti
Namirial ha sviluppato il modulo Adempimenti nel software Sicurezza Cantieri, un supporto informatico professionale che consente ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione di gestire, tutti gli adempimenti documentali che sono di supporto ad una gestione corretta del cantiere.
Il modulo Adempimenti comprende una dettagliata raccolta di modelli che l’utente può compilare automaticamente, per adempiere a tutti gli obblighi di legge che fanno a capo dei seguenti soggetti responsabili:
- Committente dei lavori e Responsabile dei lavori
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
- Impresa affidataria ed esecutrice
Il modulo Adempimenti si interfaccia direttamente con i moduli POS/PSC/PSS, sicché consente all’utente di poter gestire in un’unica piattaforma professionale e sempre aggiornata la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), del piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) e del Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS).