Compensi Professionali

approfondimento utilita

Sintesi delle norme vigenti, per la determinazione dei compensi

Il 24 gennaio 2012 è entrato in vigore il D.L. n °1, convertito nella L. 24.03.2012, n.27.

Il Decreto all’art.9 stabilisce:

  • l’abrogazione delle tariffe professionali e di tutte le disposizioni che, per la determinazione del compenso, rinviano alle tariffe;
  • l’obbligo per il professionista di:
    • pattuire il compenso per la prestazione professionale al momento del conferimento dell’incarico;
    • di rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico;
    • di fornire tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell’incarico;
    • di indicare i dati della polizza assicurativa per i danni eventualmente provocati;
    • nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante.

Ai sensi dell’art.9, comma 3, del citato decreto, la misura del compenso, previamente resa nota al cliente anche in forma scritta, deve essere:

  • adeguata all’importanza dell’opera;
  • pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L’inottemperanza di quanto disposto dal comma, costituisce illecito disciplinare del professionista.

È del tutto evidente, quindi, che la forma con cui viene resa nota al committente l’ammontare del compenso professionale non possa essere che quella trascritta in una lettera o disciplinare d’incarico, non potendo la comunicazione verbale (così come consente la norma) essere sufficientemente provata in caso di contenzioso.

A seguito dell’abrogazione delle tariffe, il 20 luglio 2012 viene emanato il DM 140 “Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della giustizia, ai sensi dell’articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Il DM 140/2012 è stato pubblicato nella G.U. n.195 del 22/08/2012 ed è entrato in vigore il 23/08/2012.

Entrando nel merito dell’articolato, l’art.1 stabilisce:

  1. L’organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L’organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
  2. Nei compensi non sono comprese:
    1. le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario;
    2. oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
  3. I compensi liquidati comprendono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa.
  4. Nel caso di incarico collegiale: il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio.
    Nel caso di incarico a una società tra professionisti: si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.
  5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.
  6. L’assenza di prova del preventivo di massima di cui all’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
  7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa.

In ragione del comma 2, occorre quindi che il professionista al momento del conferimento dell’incarico e quindi alla sottoscrizione del contratto, determini anche l’importo delle spese da rimborsare, potendo ricorrere anche ad una cifra forfettaria sul compenso reso noto.

Il comma 6 riprende la disposizione contenuta nell’art.9 del D.L. n °1/2012, costituendo, insieme all’illecito disciplinare sanzionabile in sede deontologica, un ulteriore elemento a favore del contratto e della certezza dell’ammontare richiesto.

Grande novità del DM 140/2012 è rappresentata dal Capo V che stabilisce identiche disposizioni per tutte le professioni dell’area tecnica:

  • agrotecnico e agrotecnico laureato;
  • architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore;
  • biologo, chimico;
  • dottore agronomo e dottore forestale;
  • geometra e geometra laureato;
  • geologo;
  • ingegnere;
  • perito agrario e perito agrario laureato;
  • perito industriale e perito industriale laureato;
  • tecnologo alimentare.

L’art.34 stabilisce i parametri generali per la liquidazione del compenso, che risultano così definiti:

  • Costo economico delle singole categorie componenti l’opera, definito parametro «V»;
  • Parametro base che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l’opera, definito parametro «P»;
  • Complessità della prestazione, definita parametro «G»;
  • Specificità della prestazione, definita parametro «Q».

Il costo economico dell’opera, parametro «V», è individuato dall’art.35 tenendo conto:

  • del suo valore determinato con riferimento al mercato;
  • dell’attendibile preventivo;
  • del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti; ovvero, in mancanza dei precedenti;
  • dei criteri individuati nella tavola Z-1 del DM.

Il parametro base «P» è determinato mediante l’espressione:

P=0,03+10/V0,4

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l’opera, come individuate nella tabella Z-1.

Altra novità, rispetto alle percentuali della L.143/49, è quindi rappresentata dal fatto che la complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra:

  • livello minimo (complessità ridotta);
  • livello massimo (complessità elevata).

Il parametro “G” determina l’adeguamento del parametro/percentuale “P” tenendo conto della complessità dell’opera tra un valore minimo ed uno massimo. Questo adeguamento è stato introdotto per tenere conto della differenza tra le categorie di opere esistenti precedentemente nella L.143/49 dove, ad es., nella classe I (edilizia e strutture) gli edifici importanti avevano percentuali maggiori delle costruzioni di grande semplicità.

Il compenso per la prestazione professionale «CP» è determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni e alle categorie dell’opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l’espressione che segue:

CP=V×G×Q×P

Il programma Namirial Gestione Ufficio ha a corredo un modulo che permette il calcolo dei compensi secondo quanto disposto dal DM 140/2012, collegato alla gestione dei costi di una fattura. È predisposto inoltre l’automatismo di creazione di un modello di contratto, completamente personalizzabile, riportante tutti i dati estrapolati dal calcolo, dal cliente e dalla pratica e di creazione di un modello riportante tutti i vari passaggi relativi ai dati inseriti e al metodo di calcolo utilizzato per ottenere il valore finale del compenso spettante. Questo permette quindi di poter gestire agevolmente un’attività resa obbligatoria dal Decreto Legge relativo che ha di fatto abrogato le tariffe professionali, utilizzando un unico programma che permette di effettuare il calcolo secondo i nuovi criteri indicati, integrandolo automaticamente all’interno della gestione dei dati dello studio tecnico.

Gestione Ufficio è sviluppato per gestire e ottimizzare al meglio l’attività funzionale di un qualunque studio tecnico, adattandosi bene alle esigenze sia dei piccoli studi sia di quelli più evoluti. Il software consente di inserire le informazioni in modo multi direzionale, secondo le preferenze di chi lo utilizza, partendo quindi dall’agenda, dalla pratica o dai soggetti ad essa collegata.

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Gestione Ufficio può funzionare in rete, consentendone un utilizzo contemporaneo da parte di più utenti dello stesso studio: ognuno potrà però operare secondo le possibilità decise e imposte dall’utente “Amministratore”.