Controllo della Certificazione Verde COVID-19 negli ambienti di lavoro

Data pubblicazione: 06/12/2021
approfondimento sicurezza

Indicazioni operative per una corretta applicazione della Legge di conversione 19/11/2021 n. 165 su Decreto Legge Green Pass.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 20/11/2021, della Legge 19 novembre 2021 n° 165, legge di conversione del Decreto-Legge 21 settembre 2021 n. 127 (Decreto Legge Green Pass), il Governo continua ad estendere l’obbligo della certificazione verde Covid-19 al mondo del lavoro pubblico e privato, come presupposto fondamentale per la tutela della salute pubblica e della ripresa economica.

Di seguito alcune indicazioni operative utili per il settore privato, per l’organizzazione del sistema di controllo della validità della Certificazione Verde Covid-19, con le novità introdotte dalla Legge 19 Novembre 2021 n° 165.

Entrata in vigore dell’obbligo

L’obbligo dell’esibizione della Certificazione Verde è prevista a partire dal 15 Ottobre fino al 31 dicembre 2021 salvo proroghe, pertanto appare essenziale una forte azione di sensibilizzazione da parte dell’impresa verso i lavoratori sui possibili risvolti negativi in assenza della certificazione (impedimento dell’accesso, sanzioni previste quale assenza ingiustificata e sospensione della retribuzione o di qualsiasi altro compenso).

Come si ottiene la certificazione Verde

La certificazione verde si può ottenere tramite:

  • Vaccinazione anti SARS -CoV-2: il rilascio della certificazione avviene dopo il ciclo di vaccinazione primario e dopo la somministrazione della dose di richiamo solo per i soggetti con obbligo vaccinale. Il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 ha introdotto con modifiche al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, l’obbligo della dose di richiamo a partire dal 15 dicembre per le seguenti figure:
    • Esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
    • Personale della scuola, del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, degli organismi della legge n. 124 del 2007, delle strutture di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e degli Istituti penitenziari.
  • Test antigenico rapido con esito negativo al virus SARS -CoV-2: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della Certificazione avverrà nella giornata.
  • Test molecolare con esisto negativo al virus SARS -CoV-2.
  • Avvenuta guarigione da COVID-19: la trasmissione dei dati richiede poche ore, la generazione della Certificazione avverrà massimo nella giornata successiva è la validità è di 6 mesi.
  • Certificato di esenzione (regolato dalla Circolare 4 agosto 2021 del Ministero della salute). La Circolare Ministero della Salute n. 053922 del 25 Novembre 2021 ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti SARS-CoV-2/COVID-19 fino al 31 Dicembre 2021.

Inoltre, si ricorda che la certificazione verde COVID-19 rilasciata sulla base del tampone ex art. 9, co. 2, lett. c) del Dl 52/2021, ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test ed è prodotta, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate o accreditate e dalle farmacie che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Durata della Certificazione Verde

Si ricorda, da ultimo, che il Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172, apportando modifiche all’articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021 n. 52, ha ridotto la durata del green pass “vaccinale” a 9 mesi.

Soggetti destinatari dell’obbligo

Come disposto dall’articolo 3 del DL 127/2021 sono obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa, ad avere ed esibire la Certificazione Verde Covid-19 o Green Pass:

  • Tutti i lavoratori dipendenti (per non escludere nessun lavoratore si rimanda alla definizione di lavoratore contenuta nell’articolo 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08).
    Con le modifiche introdotte in fase di conversione, al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche, i lavoratori in modo volontario possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
  • I soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.
  • I lavoratori che svolgono la propria attività con contratto di somministrazione.
    Per quanto riguarda la somministrazione, a seguito delle modifiche apportate in fase di conversione per i lavoratori in somministrazione, la verifica del possesso della Certificazione Verde Covid-19 compete all’utilizzatore; mentre è onere del somministratore informare i lavoratori circa la sussistenza dell’obbligo di possedere la certificazione Verde per poter svolgere la prestazione lavorativa.
Soggetti esenti dell’obbligo

L’obbligo di essere in possesso ed esibire la Certificazione Verde Covid-19 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

Soggetto obbligato ad effettuare le verifiche

L’obbligo di verifica del possesso e della validità della certificazione è posto in capo al datore di lavoro dei dipendenti ed anche al datore di lavoro dei soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro, anche sulla base di contratti esterni.

Nell’ipotesi di un lavoratore che si reca non in azienda ma direttamente nel luogo ove deve rendere la prestazione, in questo caso, il controllo deve essere operato dal titolare della struttura presso la quale egli si reca (art. 9-septies, co. 2).

Il datore di lavoro, quale soggetto obbligato, deve definire le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, entro il 15 ottobre 2021. Il decreto legge non prevede nessuna indicazione di condivisione, informazione delle modalità con le organizzazioni sindacali e con il Comitato Covid previsto dal Protocollo del 14 marzo 2020 e aggiornato ad aprile 2021; ciò però non preclude la possibilità che le modalità organizzative vengano inserite nel Protocollo aziendale e condivise con il comitato.

Modalità organizzative per effettuare le verifiche

In merito all’organizzazione delle verifiche, nella procedura devono essere definiti: il numero dei controlli da effettuare quotidianamente, quando questi controlli devono essere effettuati, chi deve effettuare i controlli, la strumentazione e la modalità di verifica.

Di seguito si suggeriscono alcune indicazioni pratiche:

  • I controlli potranno essere estesi a tutti i lavoratori oppure potranno essere effettuati a campione definendo un criterio (un controllo ogni 5 accessi o 10 controlli per ogni reparto);
  • I controlli devono essere effettuati in via prioritaria al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, ma ciò non preclude che potranno essere anche successivi all’ingresso e nel corso dell’attività lavorativa;
  • I controlli devono essere effettuati individuando con apposito atto formale i soggetti incaricati delle verifiche.
  • Per il controllo della validità della Certificazione Verde è necessario seguire le modalità indicate dal DPCM del 17 giugno 2021; nella pratica la verifica deve essere effettuata mediante la scansione del c.d. QR code apposto sulla certificazione, utilizzando esclusivamente la App “VerificaC19”.
    Nel caso di certificazione non valida o scaduta il soggetto verificatore per poter trasmettere gli atti al Prefetto deve predisporre un’apposita documentazione probatoria che consenta di dimostrare gli elementi a fondamento della contestazione (data della verifica, strumentazione, luogo di verifica, nominativo del lavoratore, ecc.).
  • Per le certificazioni di esenzione si fa riferimento alla circolare 4 agosto del 2021 del Ministero della salute. Tale certificazione contiene: 1) i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita); 2) la dicitura: “soggetto esente alla vaccinazione anti SARS-CoV-2”; 3) la data di fine di validità della certificazione; 4) i dati relativi al Servizio vaccinale delle Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Regionale; 5) il timbro e la firma del medico certificatore (anche digitale); 6) il numero di iscrizione all’ordine o il codice fiscale del medico certificatore.

Nel settore pubblico i datori di lavoro devono fornire idonea informativa ai lavoratori e alle rispettive rappresentanze circa la predisposizione delle nuove modalità organizzative adottate per le verifiche.

Come si usa l’APP “VerificaC19”

Per verificare la Certificazione con VerificaC19 è necessario seguire i seguenti passi:

  1. il verificatore deve richiedere la Certificazione all’interessato, che mostrerà il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).
  2. l’App VerificaC19 scansiona il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo.
  3. l’App VerificaC19 applica le regole per verificare la Certificazione, fornendo tre possibili risultati:
    • schermata verde: la Certificazione è valida per l’Italia e l’Europa;
    • schermata azzurra: la Certificazione è valida solo per l’Italia;
    • schermata rossa: la Certificazione non è ancora valida o è scaduta o c’è stato un errore di lettura.
Sistemi automatizzati per la verifica

Per facilitare le operazioni di verifica delle Certificazioni verdi COVID-19 da parte dei datori di lavoro delle aziende private, oltre all’App VerificaC19, sono previste due soluzioni di sistemi automatizzati di verifica:

  • il pacchetto di sviluppo per applicazioni Software Development Kit – SDK rilasciato dal Ministero della salute con licenza open source;
  • il servizio Greenpass50+ messo a disposizione dall’INPS per le aziende con più di 50 dipendenti.
Informativa ai lavoratori sul trattamento dei dati ai fini della privacy

L’incarico dovrà svolgersi nel rispetto della riservatezza e dei dati personali cui si ha accesso nel contesto della verifica e in conformità alla normativa privacy.

Segnalare che l’App VerificaC19 non memorizza i dati delle Certificazioni verdi COVID-19, quindi, in caso di smarrimento o furto non ci sono rischi associati per la privacy degli interessati le cui Certificazioni sono state sottoposte a verifica.

Sebbene non sia necessario acquisire il consenso dell’interessato è opportuno esporre nel punto di verifica l’informativa sul trattamento dei dati ai fini della privacy.

Sanzioni a carico del lavoratore

Si riporta l’apparato sanzionatorio previsto dalla normativa a carico del lavoratore inadempiente:

  • Comunicazione (deve ritenersi: prima dell’accesso) di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 – Art. 9septies comma 6.
    Sanzione: Assenza ingiustificata con sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
  • Mancato possesso della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro – Art. 9septies comma 6.
    Sanzione: Assenza ingiustificata con sospensione della retribuzione e di ogni altro compenso o emolumento, fino alla presentazione della certificazione verde COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021.
  • Accesso di lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di possesso e prestazione di green pass.
    Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
    Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento.
Sanzioni a carico del datore di lavoro

Si riporta l’apparato sanzionatorio previsto dalla normativa a carico del datore di lavoro inadempiente:

  • Mancato controllo da parte del datore di lavoro (Art. 9septies comma 4
    Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
    Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento.
  • Mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto (15 ottobre 2021) Art. 9septies comma 5
    Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35). In caso di reiterata violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
    Irrogata dal Prefetto su segnalazione (trasmissione degli atti relativi alla violazione) da parte dei soggetti incaricati dell’accertamento.
Scadenza delle certificazioni verdi COVID-19 in corso di prestazione lavorativa

Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati la scadenza della validità della certificazione verde COVID-19 in corso di prestazione lavorativa non dà luogo alle sanzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 9 -quinquies, commi 7 e 8, e 9 – septies, commi 8 e 9. Nei casi di cui sopra, la permanenza del lavoratore sul luogo di lavoro è consentita esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno di lavoro.

Campagne di informazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione anti SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro

Al fine di garantire il più elevato livello di copertura vaccinale e al fine di proteggere, in modo specifico, i soggetti a rischio, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati tramite il medico competente possono promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione sulla necessità e sull’importanza della vaccinazione anti SARS-CoV-2.

Le campagne di informazione sono dirette alla tutela della salute dei dipendenti e al contrasto e al contenimento della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro.

 

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Autore:

Giuseppe Parisi

 


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