D.M. 12 aprile 2019 Nuovo codice di prevenzione incendi

approfondimento antincendio

E’ in arrivo la revisione del “codice di prevenzione incendi”, ovvero il D.M. 03/08/2015 che si conferma come la norma più innovativa e conforme agli standard internazionali fin qui emanata dal Ministero dell’Interno nel settore antincendio.

Sulla Gazzetta ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’Interno 12 aprile 2019 recante “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Con il decreto in argomento vengono introdotte con decorrenza 21 ottobre 2019 (centoottanta giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta ufficiale) importanti modifiche al Decreto del Ministero dell’Interno 3 agosto 2015, al fine di continuare l’azione di semplificazione e razionalizzazione dell’attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi.

Le modifiche introdotte dal DM 12/04/2019 all’art. 2 del DM 03/08/2015 (Codice di prevenzione incendi) prevedono l’eliminazione del cosiddetto “doppio binario” per la progettazione antincendio delle attività soggette al controllo da parte dei Vigili del Fuoco e l’aumento delle attività rientranti nel campo di applicazione del codice.

In particolare con il nuovo decreto vengono introdotti due elementi:

    1. l’ampliamento del campo  di applicazione (vengono inserite alcune nuove attività dell’allegato I al DPR 151/2011);
    2. l’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice per la progettazione di nuove attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi”.

1. L’ampliamento del campo di applicazione

Il campo di applicazione del DM 3/8/2015 viene ampliato con l’introduzione di nuove attività, in particolare si applica alle attività individuate dai numeri 9; 14; da 19 a 40; da 42 a 47; da 50 a 54; 56; 57; 63; 64; 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini; 67, ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71; 73; 75; 76 dell’allegato I al DPR 151/2011.

L’introduzione dell’attività 69 nel campo di applicazione indica l’applicabilità del codice (RTO) alle esposizioni fieristiche, prima escluse; infatti l’introduzione dell’attività 69 come RTV 8 tramite il D.M. 23/11/2018 ha fornito le disposizioni per i locali adibiti ad esposizione e vendita, limitando a questi l’applicabilità del codice.

Viene introdotta l’attività 73, ovvero “Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300, ovvero di superficie complessiva superiore a 5000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità”.

2. L’obbligatorietà dell’utilizzo del Codice interviene sulla modalità di applicazione del codice, prima facoltativa, per la progettazione delle attività tradizionalmente “non normate”, in sostituzione dei “criteri tecnici di prevenzione incendi”, rendendolo cogente in alcune situazioni:

  1. Il Codice si applica obbligatoriamente a tutte le attività incluse nel campo di applicazione e non dotate di RTV “di nuova realizzazione”;
  2. Il Codice si applica agli interventi di modifica di attività esistenti, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti nella parte di attività non interessata dall’intervento siano compatibili con gli interventi da realizzare;
  3. Per gli interventi di modifica o ampliamento non rientranti nel caso b), rimane la possibilità di continuare ad applicare le specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui all’art. 5 comma 1 -bis e, per quanto non disciplinato dalle stesse, i criteri tecnici di prevenzione incendi, fatta salva la possibilità di applicare il codice all’intera attività;
  4. Il Codice può essere di riferimento per le attività non soggette (sia per quelle al di sotto delle soglie di assoggettabilità previste dall’allegato I al DPR 151/2011, sia per quelle non elencate nell’allegato I del DPR 151/2011);
  5. Per le seguenti attività dotate di RTV secondo il D.M. 03/08/2015 rimane la possibilità di scegliere tra la regola tecnica tradizionale e il Codice:
    1. 66, ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all’aria aperta e dei rifugi alpini;
    2. 67, ad esclusione degli asili nido;
    3. 69, limitatamente alle attività commerciali ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni;
    4. 71;
    5. 75, con esclusione dei depositi di mezzi rotabili e dei locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili.

 

Si riporta l’utile tabella di sintesi  delle modalità di utilizzo del Codice per le attività rientranti nel suo campo di applicazione, presente nella circolare 378/2019 del CNI.

Modalità di utilizzo del Codice, per le attività rientranti nel suo campo di applicazione, dopo il 20 ottobre 2019

Contestualmente all’entrata in vigore del decreto 12 aprile 2019 potrebbe entrare in vigore la revisione dell’allegato I “Norme tecniche di prevenzione incendi” del D.M. 03/08/2015, che modifica profondamente la modalità di applicazione del codice stesso.

Il programma CPI WIN Attività è già in regola con le novità introdotte dal D.M. 12 aprile 2019 relativamente alle “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

 


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