IL DUVRI NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 dispone le regole da rispettare nelle aziende o stabilimenti e comunque nelle attività comprese nel ciclo produttivo aziendale per eliminare o ridurre al minimo i rischi d’interferenza, cioè i rischi dovuti alla presenza nello stesso luogo di lavoro di più imprese o lavoratori autonomi. Le tutele principali individuate per raggiungere tale obiettivo vanno dalla verifica della qualificazione dei soggetti ai quali si affidano attività con contratto di appalto, contratto d’opera e di somministrazione, alla loro informazione sui rischi e sulle misure adottate in azienda, alla elaborazione di un documento unico per eliminare o ridurre al minimo i rischi interferenti (DUVRI) da allegare al contratto d’appalto, alla specificazione dei relativi costi della sicurezza nei contratti d’appalto, sino alla valutazione negli appalti pubblici in sede di gara e di valutazione dell’anomalia delle offerte dei costi della sicurezza.
È stata posta la questione circa la cogenza di tali obblighi nei cantieri temporanei o mobili a carico dell’impresa affidataria, cioè dell’impresa alla quale si affidano, con contratto d’appalto, l’esecuzione di lavori, quando questa si serve di imprese subappaltatrici e di lavoratori autonomi, in particolar modo se questa è tenuta alla redazione del DUVRI.
L’articolo 97 del D.Lgs. 81/2008, al comma 2, difatti, dispone l’estensione dell’obbligo dell’attuazione delle prescrizioni dell’articolo 26 anche nei confronti dell’impresa affidataria, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2. Quest’ultimo stabilisce deroga alla redazione del DUVRI e dell’obbligo d’informazione in quanto l’accettazione del PSC e la redazione del proprio POS costituiscono assolvimento di tali obblighi, oltre a quello di valutare e aggiornare il documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR).
Il presupposto affinché la deroga operi è che non solo sia elaborato il proprio POS, ma è necessario che avvenga l’accettazione del PSC. Allora è lecito chiedersi, quando non è redatto il PSC la deroga opera comunque dal momento che è questo documento nella sostanza sostituisce il DUVRI, cioè in tale ambito si è tenuti ad analizzare e risolvere le problematiche connesse alle interferenze tra le varie imprese e lavoratori autonomi operanti in cantiere? In altre parole, per rendere efficace la deroga è propedeutica la redazione del PSC?
Art. 97 Obblighi del Datore di lavoro dell’impresa affidataria
1. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria vigila sulla sicurezza dei lavori affidati e sull’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.
2. Gli obblighi derivanti dall’articolo 26, fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell’impresa affidataria. Per la verifica dell’idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all’allegato XVII.
3. Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;
b) verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al CSE.
Art. 96 Obblighi dei Datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
L’accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all’articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 18, comma 1, lettera z), e all’articolo 26, commi 1, lettera b), e 3.
Per rispondere al quesito è necessario capire se esistono casi in cantiere in cui pur essendoci un’impresa affidataria non si è tenuti alla redazione del PSC.
Sotto tale aspetto si possono verificare tre casi:
a) nel cantiere si prevedono almeno una impresa affidataria e più imprese esecutrici;
b) nel cantiere si prevede una sola impresa esecutrice, senza subaffidamenti;
c) nel cantiere si prevede un’impresa affidataria e lavoratori autonomi in subaffidamento.
Nel primo caso, in base al combinato disposto degli articoli 97, c.2 e 96, c.2, l’accettazione del PSC e la redazione del POS da parte dell’impresa affidataria la esonera dalla redazione del DUVRI.
Nel secondo caso, pur non essendo redatto un PSC, non vi è nessun’altra impresa o lavoratore autonomo da coordinare. Pertanto, l’impresa affidataria è solo esecutrice ed è tenuta esclusivamente alla redazione del POS.
Nel terzo caso, non è redatto un PSC, ma è opportuno chiedersi come si risolvono le problematiche connesse alle interferenze tra l’impresa affidataria e i lavoratori autonomi subaffidatari. Pertanto, sia sotto il profilo logico che presumibilmente sotto quello giuridico, si ritiene non operante la deroga disposta dall’art. 97, c. 2, in quanto non è redatto alcun PSC e vi è necessità di coordinamento. In questi casi, dunque, si ritiene che l’impresa affidataria debba farsi carico della promozione del coordinamento e della cooperazione tramite la redazione del DUVRI.
Per quanto concerne l’argomento della stima dei costi della sicurezza connessi al DUVRI, in altre parole alle interferenze negli appalti interni o extraziendali, si specifica che l’obbligo è cogente, ai sensi del comma 5 dell’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, nei contratti di appalto e subappalto di lavori, forniture e servizi. Sono pertanto esclusi dall’applicazione di tale obbligo i contratti d’opera, cioè i contratti stipulati con i lavoratori autonomi.
Conseguentemente, nei casi esaminati in precedenza, in cui anche nei cantieri si ritiene cogente l’obbligo in capo all’impresa affidataria della redazione del DUVRI (in cui i lavori sono eseguiti da una sola impresa e uno o più lavoratori autonomi), non si è obbligati a indicare nei contratti d’opera tra impresa affidataria e singolo lavoratore autonomo i costi della sicurezza.
Giuseppe Semeraro