Efficienza Energetica degli edifici: una rivoluzione che passa dalla certificazione

L’efficienza energetica degli edifici è oggi un tema caldo per diverse ragioni, politiche, economiche e ambientali.
In questi anni l’Europa ha intrapreso una serie di iniziative con lo scopo di ridurre le emissioni di CO2 e diminuire contestualmente la dipendenza da fonti energetiche primarie non rinnovabili extra UE, spingendo soprattutto su un quadro normativo finalizzato al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici che rappresentano circa il 40% del consumo totale di energia e il 36% delle emissioni di CO2, ma con ampi margini di miglioramento e ottimizzazione. Basti pensare che il potenziale di risparmio energetico è, ancora oggi, di oltre il 22% rispetto ai consumi complessivi.

L’iter normativo parte nel 2002 con la Direttiva 91/2002/CE sull’efficienza energetica con la quale la comunità europea detta le linee guida per l’efficientamento energetico degli edifici indicando:

  • Requisiti minimi per gli edifici di nuova costruzione, per gli edifici sottoposti a ristrutturazione e per quelli sottoposti a riqualificazione energetica;
  • L’obbligo di Certificazione Energetica;
  • Disciplinare l’ispezione degli impianti di climatizzazione;
  • Il quadro normativo di riferimento per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici

La direttiva si dimostra subito inadeguata a rispondere ai cambiamenti tecnologici che, nel corso degli anni a seguire, hanno trasformato i nostri edifici da entità passive in entità attive, cioè capaci di produrre on-site una quota, anche rilevante, del proprio fabbisogno energetico, grazie all’avvento degli impianti a Fonti Energetiche Rinnovabili (FER).
Appare evidente come sia necessario un recast della Direttiva 91/2002/CE, che avviene con la successiva Direttiva 2010/31/UE (EPBD recast). Oltre a richiamare i concetti chiave definiti nella direttiva precedente, la 2010/31/UE introduce una serie di nuove definizioni e prescrizioni proprio per far fronte ai cambiamenti tecnologici quali gli nZEB (near Zero Energy Building), ovvero Edifici a Energia quasi Zero: tutti gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione importante dovranno, dal 2021, essere a energia quasi zero, cioè con bassissimo consumo di energia da fonti primarie non rinnovabili. In pratica si dovranno progettare edifici che:

  • Amplifichino l’uso delle fonti energetiche rinnovabili;
  • Abbiano elevatissime prestazioni, sia dal punto di vista dell’involucro, sia dal punto di vista degli impianti;

In Italia la Direttiva 2010/31/UE viene recepita dalla Legge 90/2013 e attuata attraverso i Decreti interministeriali 26/06/2015. Dal 1° ottobre 2015, tranne in qualche caso regionale, cambia radicalmente il modo fare efficienza energetica.
Le principali novità introdotte nel nostro sistema legislativo sono concetti come:

  • Edificio a energia quasi zero: edificio con bassissimo consumo di energia primaria non rinnovabile;
  • Edificio di riferimento: edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati conformemente ai valori riportati in appendice del decreto stesso.
  • Ristrutturazioni importanti di 1° e di 2° livello, rispetto ai quali cambiano le verifiche richieste e i requisiti da rispettare a norma di legge.
  • L’introduzione di nuovi requisiti da rispettare, come il coefficiente di trasmissione globale H’T;
  • Modello di riferimento dell’APE identico su base nazionale, tranne con qualche rara eccezione, ma con l’obbligo, da parte delle regioni che non lo hanno ancora recepito, di farlo entro 2 anni dall’entrata in vigore dei decreti;
  • Introduzione del SIAPE, cioè di un catasto energetico nazionale che sarà presto reso disponibile da ENEA;

L’edificio di riferimento rappresenta comunque la principale novità in quanto modifica in maniera sostanziale l’approccio alle verifiche energetiche e alla classificazione dell’edificio.
Sarà lo strumento di confronto non solo per le verifiche dei requisiti minimi in caso di nuovo edificio o di ristrutturazione importante di 1° livello, ma rappresenta anche il target da rispettare (con le dovute modifiche in termini di configurazione) per la classificazione energetica degli edifici. L’edificio di riferimento standard infatti fornirà il limite EPgl,nr,rif(2019/2021) con cui si determinerà l’ampiezza dei gradini della scala energetica, caso per caso.
è evidente come la nuova normativa dia una spinta non indifferente verso la costruzione o il rifacimento di edifici ad elevata prestazione energetica, con involucri sempre più isolati per via dell’obbligo di riferirsi a valori di trasmittanze delle superfici opache e trasparenti molto più stringenti rispetto ai valori precedenti nonché con impianti sempre più efficienti anche grazie all’uso dei generatori a fonte rinnovabile.

Tuttavia, non c’è solo la certificazione energetica a tenere banco. Ad accompagnare le direttive EPBD la legislazione ha previsto altre direttive con l’intento di intervenire nella materia con un raggio d’azione più ampio possibile e che riguardi tutto il mondo dell’efficienza energetica.

La Direttiva 2009/28/CE “Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili” attuata in Italia mediante il D.lgs n. 28/201 impone l’uso di queste ultime al fine di raggiungere quei livelli minimi di utilizzo delle energie rinnovabili fissati dalla comunità europea per il 2020. La direttiva entra a pieno titolo nell’efficienza energetica degli edifici in quanto impone, con percentuali via via crescenti, l’uso delle energie rinnovabili negli edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante. In particolare, negli interventi precedentemente descritti è fatto obbligo di installare impianti che garantiscano contemporaneamente:

  • La copertura del 50% dei consumi di ACS da fonti rinnovabili;
  • La copertura mediante fonti rinnovabili dei consumi annuali globali per riscaldamento, ACS e raffrescamento con le seguenti percentuali:
    • 20% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
    • 35% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
    • 50% quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017;

È inoltre fatto obbligo, per i nuovi edifici e per gli edifici sottoposti a ristrutturazione rilevante, di installare impianti a FER con una potenza P pari a P = (1/K) * S che producano energia elettrica, dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, mentre K è un coefficiente che assume i seguenti valori:

  • K=80 quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
  • K= 65 quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
  • K=50 quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017;

Il D.lgs n.28/2011 viene richiamato dai recenti decreti interministeriali 26/06/2015 e si applica in caso di nuovo edificio e di edificio sottoposto a ristrutturazione importante di 1° livello. Esso inoltre viene richiamato nella definizione di Edificio ad Energia quasi Zero.

Infine, anche la Direttiva 2012/27/UE “Efficienza energetica” attuata in Italia mediante il D.lgs 4 luglio 2014, n.102, definisce una serie di misure per il raggiungimento del 20% di miglioramento dell’efficienza energetica entro il 2020 in tutta l’UE. Tra questi elenchiamo:

  • La diagnosi energetica definendola come “una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati”. In particolare il decreto prevede che le grandi imprese energivore eseguano una diagnosi entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni. I risultati delle diagnosi sono poi comunicate ad ENEA e ISPRA che ne cura la conservazione
  • L’obbligo di effettuare interventi di efficientamento energetico sugli immobili della pubblica amministrazione capaci di coprire almeno il 3% annuo della superficie utile climatizzata;
  • L’obbligo, entro il 31 dicembre 2016, di installare, in tutti gli edifici dotati di impianti centralizzati, sistemi di contabilizzazione del calore e di fatturazione dei consumi energetici, oltre all’installazione di sistemi di termoregolazione, strumento assai utile per contenere i consumi e migliorare, al contempo, l’uso energetico. Un sistema di contabilizzazione senza regolazione risulta infatti inutile in quanto non dà la possibilità, agli utenti finali, di decidere del proprio consumo, ma analogamente, un sistema di regolazione privo di contabilizzazione risulta poco utile in quanto, non potendo misurare il reale consumo, l’utente finale si trova ad essere poco incentivato ad utilizzarla.

 

In conclusione l’efficienza energetica rappresenta una tematica di centrale importanza nella vita economica e sociale di tutti i cittadini. La cultura del risparmio e dell’utilizzo efficiente dell’energia è oggi un tema di assoluta attualità e che rappresenta, al contempo, un canale di business ampio per tecnici e operatori del settore.

Termo, il software Namirial per la certificazione energetica degli edifici, coniuga perfettamente tutte le tematiche trattate in questo breve resoconto. Aggiornato ai decreti interministeriali 26/05/2015, grazie ai moduli di cui è dotato, consente non solo le verifiche di ex Legge 10/91 previste dall’attuale normativa, ma allo stesso tempo permette di effettuare analisi approfondite per valutare efficienza energetica e tempi di ritorno. Il modulo Interventi Migliorativi, abbinato al modulo Diagnosi, permette di calcolare i tempi di ritorno reali di un’ipotesi di miglioramento sia sull’involucro, sia sugli impianti in quanto esegue il calcolo delle prestazioni energetiche dell’edificio non in condizioni standard o di progetto, ma in condizioni di reale utilizzo e funzionamento degli impianti.
Per ulteriori informazioni visita la pagina dedicata al software Termo.