FSE e verifica della resistenza al fuoco come soluzione alternativa secondo i D.M. 03/08/2015 e D.M. 21/02/2017

approfondimento antincendio

Le modalità di verifica della resistenza al fuoco degli elementi sono definite o nel decreto 16 febbraio 2007 o nel decreto 3 agosto 2015.

Il comma 3 dell’articolo 2 del D.M. 16/02/2007 riporta “Le prestazioni di resistenza al fuoco dei prodotti e degli elementi costruttivi possono essere determinate in base ai risultati di:
a) prove;
b) calcoli;
c) confronti con tabelle.”

Nell’allegato al decreto 16 febbraio 2007 sono riportate le indicazioni per la determinazione delle prestazioni di resistenza al fuoco, in particolare

  • Allegato B – Modalità per la classificazione in base ai risultati di prove
  • Allegato C – Modalità per la classificazione in base ai risultati di calcoli
  • Allegato D – Modalità per la classificazione in base a confronti con tabelle

Relativamente alla modalità di verifica analitica di resistenza al fuoco, indicazioni sono anche contenute nell’allegato al decreto 9 marzo 2007, in particolare nella sezione

4. SCENARI E INCENDI CONVENZIONALI DI PROGETTO.
1. Per definire le azioni del fuoco, devono essere determinati i principali scenari d’incendio e i relativi incendi convenzionali di progetto, sulla base di una valutazione del rischio d’incendio.
2. In linea generale, gli incendi convenzionali di progetto devono essere applicati ad un compartimento dell’edificio alla volta, salvo che non sia diversamente indicato nello scenario d’incendio. In particolare in un edificio multipiano sarà possibile considerare separatamente il carico di incendio dei singoli piani qualora gli elementi orizzontali di separazione posseggano una capacità di compartimentazione adeguata nei confronti della propagazione verticale degli incendi.
3. A seconda dell’incendio convenzionale di progetto adottato, l’andamento delle temperature negli elementi sarà valutato in riferimento:

  • a una curva nominale d’incendio di quelle indicate successivamente, per l’intervallo di tempo di esposizione pari alla classe di resistenza al fuoco prevista, senza alcuna fase di raffreddamento;
  • a una curva naturale d’incendio, tenendo conto dell’intera durata dello stesso, compresa la fase di raffreddamento fino al ritorno alla temperatura ambiente.

Il paragrafo 4.1 del decreto riporta le equazioni che rappresentano le curve nominali dell’incendio, la curva normalmente presa come riferimento è indicata come ISO 834 o curva nominale standard.

Il paragrafo 4.2. Curve naturali di incendio al comma 1 indica le modalità di creazione di una curva naturale
“Nel caso in cui il progetto sia condotto con un approccio prestazionale, secondo le indicazioni contenute in specifici provvedimenti emanati dal Ministero dell’interno, la capacità portante e/o la capacità di compartimentazione, in alternativa al metodo che fa riferimento alle classi, può essere verificata rispetto all’azione termica della curva naturale di incendio, applicata per l’intervallo di tempo necessario al ritorno alla temperatura ordinaria, da determinarsi attraverso:

  • modelli di incendio sperimentali oppure,
  • modelli di incendio numerici semplificati oppure,
  • modelli di incendio numerici avanzati.”

Particolare attenzione si deve prestare alle indicazioni riportate al comma 3 “Qualora si adotti uno di questi metodi, deve essere eseguita anche la verifica della capacità portante e/o della capacità di compartimentazione degli elementi costruttivi rispetto all’azione termica della curva di incendio nominale standard con riferimento alle classi riportate nella tabella 5 in funzione del carico d’incendio specifico di…

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Dott. Pietro Monaco

NAMIRIAL SPA

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