“Inforisk” – Modello applicativo per la valutazione del rischio chimico

La Regione Piemonte (Assessorato tutela della salute e sanità edilizia sanitaria, politiche sociali e politiche della famiglia, coordinamento interassessorile delle politiche del volontariato – Direzione sanità – Settore prevenzione e veterinaria) ha recentemente reso disponibile l’aggiornamento di INFORISK, il modello applicativo proposto per la valutazione del rischio da agenti chimici così come definiti al Titolo IX, capo I del DLgs 81/08. Il nuovo documento, predisposto dal gruppo di lavoro regionale “Rischio da agenti chimici, cancerogeni e mutageni”, riprende la metodologia definita nel precedente modello per adeguarla alle modifiche introdotte dalla normativa vigente e apportare, altresì, alcune significative variazioni finalizzate a rendere il metodo più solido e oggettivo, con l’obiettivo di superare varie criticità emerse durante gli anni di utilizzo della versione originaria.

Il metodo di calcolo Inforisk è un metodo qualitativo/semi-quantitativo ad indici che si propone come supporto a tutti coloro che, soprattutto nell’ambito delle piccole e medie imprese, si trovano ad affrontare le problematiche connesse alla presenza di sostanze pericolose in ambiente di lavoro e la valutazione del conseguente rischio per la salute. L’algoritmo permette dunque, attraverso l’uso di una metodologia semplificata valida sia per il rischio inalatorio che per quello cutaneo, di giungere ad una valutazione del rischio per la salute senza procedere ad una valutazione complessa stimata (o misurata), nel caso siano rispettate alcune indicazioni che costituiscono esposizioni molto limitate ad agenti chimici caratterizzati da pericolosità intrinseca non elevata e presenti in piccole quantità.

Il modello fornisce indicazioni da utilizzare esclusivamente durante la valutazione dei rischi derivanti dallo svolgimento del normale processo produttivo per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute dei lavoratori; non sono quindi comprese tutte quelle situazioni che accidentalmente possono verificarsi durante l’attività lavorativa (infortuni, incendi, esplosioni, ecc.). Le indicazioni fornite non si applicano inoltre ai rischi derivanti dall’esposizione a sostanze cancerogene e mutagene – Titolo IX, capo II del DLgs. 81/08.

Ricordiamo che spetta in primis al datore di lavoro provvedere alla valutazione del rischio. Tale obbligo viene espletato in collaborazione con le altre figure aziendali della sicurezza, RSPP e medico competente, nonché attraverso la consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Tuttavia si evidenzia che, in questo ambito specifico, il contributo del medico competente è strettamente necessario fin dalle prime fasi di applicazione del metodo (contrariamente ad altre situazioni, in cui il ruolo attivo del medico si avvia contestualmente all’attivazione della sorveglianza sanitaria, quale passo successivo e conseguente alla presenza di un determinato livello di rischio), per la necessità di affrontare efficacemente situazioni spesso di notevole complessità che richiedono conoscenze epidemiologiche, tossicologiche ed igienistico-industriali che proprio il medico competente può fornire. È poi obbligatorio un aggiornamento della valutazione del rischio in occasione di mutamenti del processo produttivo, della classificazione degli agenti chimici pericolosi, ovvero quando i risultati della sorveglianza medica o la comparsa di eventi sentinella ne mostrino la necessità.

Aspetti metodologici

Nella valutazione del rischio occorre determinare preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

 

a) le loro proprietà pericolose;
b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal produttore o dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52 e 16 luglio 1998, n. 285 e successive modifiche;
c) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Valutazione dell’indice di rischio inalatorio (IRi)

Ai fini del processo di valutazione del rischio inalatorio si ritiene che l’esistenza di un “rischio” possa derivare dall’insieme di tre fattori:

 

  • la GRAVITÀ (o qualità negativa) intrinseca potenziale dell’agente chimico (M);
  • la DURATA di esposizione all’agente chimico (D);
  • l’ ESPOSIZIONE, sia qualitativa sia quantitativa (Ei);

I fattori durata ed esposizione sono combinati attraverso l’uso di una matrice restituendo l’entità di esposizione effettiva del lavoratore all’agente chimico (P): il punteggio così ottenuto viene quindi moltiplicato per il fattore di gravità individuando l’indice di rischio (IRi).

IRi = P* x M

(*) P = f(D,Ei)

La combinazione dei tre “contatori” derivanti dalla valutazione dei rispettivi fattori di rischio porta ad un sintetico indicatore di rischio, espresso in scala numerica variabile da 0 a 100, che viene empiricamente segmentata in classi di rischio.

rischio inalatorio

 

FATTORE GRAVITA’ (M)

La gravità rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato che nell’applicazione di questo modello viene identificato a partire dalle Frasi di rischio R, secondo il regolamento 67/548/CEE, oppure dalle Frasi di rischio H, secondo il regolamento n. 1272/2008, presenti sulle schede di sicurezza e assegnando ad ogni frase un punteggio (score). La gravità M rappresenta quindi la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca).

fattore gravità

FATTORE DURATA (D)

Il valore da attribuire a questo fattore è tra quelli riportati in Tabella, in funzione del tipo di utilizzo:

fattore durata

FATTORE ESPOSIZIONE (Ei)

Il livello di esposizione stimata (E), viene costruito, quindi, partendo da una scala empirica graduata 1 a 5, attraverso i quantitativi (Q) di sostanza/miscela utilizzati per giornata lavorativa per addetto, secondo lo schema contenuto in Tabella.

 

Fattore di quantità (Q)

fattore quantità

Il fattore quantità viene poi corretto in funzione dei seguenti parametri individuando il livello di esposizione (Es)

 

1. Stato fisico. Vengono individuati quattro livelli, in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di rendersi disponibile in aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri:

    • a. Gas (+1)
    • b. Liquido, in rapporto alla temperatura di ebollizione e alla temperatura di esercizio:
      • I Volatilità bassa (0);
      • II Volatilità media (+0.5);
      • III Volatilità alta (+1)
    • c. Solido, in rapporto alla granulometria o alla tendenza a produrre polveri:
      • I sostanze sotto forma di granulato (pellet) che non hanno tendenza a rompersi. Non si riscontra produzione di polvere durante il loro uso. Granulato in PVC, scaglie (0);
      • II solidi granulari o cristallini. Quando si utilizzano si riscontra produzione di polvere che si deposita rapidamente e che si osserva sulle superfici adiacenti (+0,5);
      • III polveri fini e/o a bassa densità. Quando si utilizzano si osserva la produzione di polverosità che tende a rimanere aerodispersa (cemento, nero fumo, gesso) (+1).

La contemporanea presenza di più sostanze/preparati con stato fisico diverso è presa in considerazione nella voce “non valutabilità nel dettaglio” dello stato fisico (+1).

2. Tipologia di impianto. Vengono individuati quattro livelli, sempre in ordine crescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria, della tipologia d’uso della sostanza, che identificano la sorgente dell’esposizione.

  • A ciclo chiuso e confinato: Ciclo completamente chiuso, a tenuta stagna, senza nessun intervento diretto degli operatori e con carico e scarico automatico in circuito chiuso. Es: reattore o miscelatore con carico e scarico automatico in circuito chiuso (-3);
  • A ciclo confinato ovvero segregato e in depressione rispetto all’esterno: L’attività si svolge in una area confinata, in depressione rispetto all’ambiente esterno, senza l’accesso degli operatori all’interno dell’area se non ad impianto fermo e bonificato. Il carico e lo scarico sono automatici ma non in circuito chiuso, oppure sono limitati nella durata, durante il turno di lavoro (-2);
  • A ciclo confinato ovvero segregato e in depressione rispetto all’esterno: L’attività si svolge in una area confinata, in depressione rispetto all’ambiente esterno, senza l’accesso degli operatori all’interno dell’area se non ad impianto fermo e bonificato. Il carico e lo scarico sono manuali e frequenti e avvengono all’esterno dell’area confinata (-1)
  • A ciclo confinato ma non in depressione rispetto all’esterno: Gli operatori effettuano il carico e lo scarico manuale (-0,5);
  • A ciclo aperto o non confinato senza interventi manuali degli operatori (0);
  • A ciclo aperto o non confinato e con interventi manuali degli operatori (+1).

3. Tipologia di processo.

  • In pressione cioè con pressione maggiore di quella atmosferica (es: verniciatura a spruzzo) (+0,5)
  • Con apporto di energia termica nel processo cioè a temperatura maggiore di quella ambientale compreso situazioni di reazione esotermica (+0,5);
  • Con apporto di energia meccanica nel processo, agitazione meccanica, insufflazione di gas, uso di mole, o apporto di energia elettrica (galvanica)(+0,5).

In caso di compresenza di più di una delle condizioni sopra descritte i coefficienti dovranno essere sommati.

4. Dispositivi di Protezione Tecnica. Vengono individuate, per grandi categorie, le misure che possono essere previste e predisposte per evitare che il lavoratore sia esposto alla sostanza;

  • Ventilazione generale forzata cioè con impianto di estrazione dell’aria in grado di interessare il reparto dove avvengono le lavorazioni e in grado di garantire un flusso d’aria che possa permettere una reale diluizione degli inquinanti ( -0,5), garantendo almeno 5 ricambi ora;
  • Presenza di aspirazioni localizzate che garantiscono una adeguata velocità minima di cattura sul punto di emissione dell’inquinante [per le sole attività che si svolgono in ciclo aperto o non confinato e/o con interventi manuali] (- 1)

Valutazione dell’indice di rischio cutaneo (IRc)

Il rischio cutaneo viene valutato attraverso la combinazione dei tre fattori GRAVITÀ (M), DURATA (D), ESPOSIZIONE CUTANEA (Ec) in analogia con quanto previsto per il metodo di valutazione del rischio inalatorio.

I tre indici sono così definiti:

  • Indice di GRAVITÀ (M) (analogo all’indice di gravità definito per il rischio inalatorio);
  • Indice di ESPOSIZIONE CUTANEA (Ec) come combinazione di diversi coefficienti in grado di valutare le modalità di contatto/assorbimento cutaneo, la quantità di agente chimico presente e la superficie esposta;
  • Indice di DURATA (D) (analogo all’indice di durata definito per il rischio inalatorio).

La combinazione dei 3 indici porta alla valutazione del rischio di esposizione cutanea che viene stratificato, in analogia al rischio di esposizione inalatoria, con la seguente scala.

rischio cutaneo

FATTORE ESPOSIZIONE CUTANEA(Ec)

Il livello di esposizione cutanea (Ec), viene costruito, quindi, partendo da una scala empirica graduata 1 a 5, attraverso i QUANTITATIVI (Q)di sostanza/miscela utilizzati per giornata lavorativa per addetto, secondo lo schema contenuto in Tabella.

 

Fattore di quantità (Q)

fattore quantità rischio cutaneo

Il fattore quantità viene poi corretto in funzione dei seguenti 2 parametri individuando il livello di esposizione (Ec).

 

1. MODALITÀ DI CONTATTO CUTANEO (C). Indice che pondera il livello di dispersione dell’inquinante e le circostanze con cui avviene l’esposizione

modalità contatto cutaneo

2. Superficie esposta (s). Indie che valuta la parte potenzialmente interessata dall’esposizione cutanea e non coperta. Si considera un operatore non dotato di dispositivi di protezione individuali.

superficie esposta

Valutazione dell’indice di rischio cumulativo

I due indici di rischio (cutaneo e inalatorio) sono combinati per individuare un rischio cumulativo utilizzando lo schema seguente:

formula
rischio cumulativo