RTV 11 Strutture sanitarie – DM 29 marzo 2021

Norma antincendio RTV 11 strutture sanitarie

Data pubblicazione: 31/05/2021

Approfondimento antincendio

Nuova RTV 11 Strutture sanitarie

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 85 serie generale del 9 aprile 2021 il Decreto del Ministero dell’Interno 29 marzo 2021 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie”.

Campo di applicazione

Come riportato all’art. 2 del D.M. 29 marzo 2021 le disposizioni della nuova RTV 11 si possono applicare a:

  1. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
  2. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
  3. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m 2

esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione, in alternativa, ove applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002

Cosa cambia con il D.M. 29 marzo 2021

Il documento, come per le altre RTV già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 03/08/2015 e l’approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al decreto del Ministro dell’Interno 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private”.

Come per le altre RTV rimane il doppio binario, ovvero la RTV 11 si può usare in alternativa al decreto del Ministro dell’interno 18 settembre 2002.

La prima nota della RTV.11 specifica che per superficie complessiva si considera la superficie lorda della struttura, comprensiva di servizi e depositi funzionali alla struttura sanitaria medesima.

La RTV 11 introduce nuove definizioni, specifiche per l’attività 68, ovvero l’Apparecchiatura ad alta energia di tipo ionizzante e l’Apparecchiatura ad elevata tecnologia.

La RTV 11 distingue la tipologia delle strutture sanitarie secondo le seguenti classificazioni:

  • SA: attività che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno;
  • SB: attività che erogano prestazioni in regime residenziale a ciclo continuativo o diurno;
  • SC: attività che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio.

Le RSA possono essere classificate SA o SB a seconda della prestazione erogata dalla attività.

 

Come per altre RTV, troviamo anche le classificazioni in base alla massima quota dei piani dell’attività (HA – HE) ed al numero di eventuali posti letto (PA – PE).

 

Le aree dell’attività sono classificate come segue

Classificazione Tipologia delle aree
TA Aree destinate a ricovero in regime ospedaliero o residenziale, aree adibite ad unità speciali
TB Aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale in cui non è previsto il ricovero
TC Aree destinate ad altri servizi pertinenti (es. uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar, aree commerciali, aree di culto, …).
TK Aree a rischio specifico
TM Depositi inseriti nella stessa opera da costruzione dell’attività sanitaria
TT1 Locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
TT2 Aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione o stazionari
TZ Altre aree

 

Nella sezione V.11.4 Valutazione del rischio incendio viene introdotta una specifica tabella con le indicazioni dei profili di rischio Rvita generalmente accettati riguardanti specifiche aree presenti nel compartimento.

V.11.5 Strategia antincendio
  1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
  2. Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
  3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.

 

La sezione V.11.5.1 Resistenza al fuoco fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.2.

La sezione V.11.5.2 Compartimentazione fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.3.

La sezione V.11.5.3 Esodo fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.4.

La sezione V.11.5.4 Gestione della sicurezza antincendio fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.5.

La sezione V.11.5.5 Controllo dell’incendio fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.6.

La sezione V.11.5.6 Rivelazione e allarme fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.7.

La sezione V.11.5.7 Controllo di fumo e calore fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.8.

La sezione V.11.5.9 Sicurezza impianti tecnologici e di servizio fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.10.

 

Il programma CPI win Attività consente di poter analizzare le varie attività nel rispetto delle regole tecniche verticali in vigore, della RTO D.M. 18 ottobre 2019 e dell’aggiornamento della RTV 11 ai sensi del D.M. 29 marzo 2021.

La validità del prodotto CPI WIN® Attività è stata ufficialmente riconosciuta dalla Rete Professioni Tecniche che, dopo aver analizzato nel dettaglio le funzionalità innovative del software CPI WIN® Attività come strumento di supporto alla progettazione, con nota prot. 675/2018 del 30 luglio 2018 ATTESTA che la ditta NAMIRIAL S.p.A. ha sviluppato un programma informatico di ausilio alla progettazione avanzata mediante il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), che soddisfa sostanzialmente i requisiti tecnici indicati nell’AVVISO in oggetto.

NAMIRIAL S.p.A. potrà quindi qualificare il programma di progettazione con il Codice di prevenzione incendi con la seguente iscrizione:

Programma rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delle Professioni Tecniche per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015).

AVVISO R.P.T. del 13/09/2017.

 

 


Autore:

Dott. Pietro Monaco

Pietro Monaco

 


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