Nuova norma antincendio RTV 6 Autorimesse
Data pubblicazione: 13/04/2021
RTV 6 autorimesse sotto soglia e gestione ricarica dei veicoli elettrici
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 serie generale del 23 maggio 2020 il Decreto del Ministero dell’Interno 15 maggio 2020 “Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa”.
Campo di applicazione
Come riportato all’art. 1 del D.M. 15 maggio 2020 l’allegato I al decreto, che contiene le disposizioni della nuova RTV 6, sostituisce integralmente il capitolo V.6 – Autorimesse della sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015.
Le disposizioni della nuova RTV 6 si possono applicare alle autorimesse, attività 75 secondo il D.P.R. 151/2011, di nuova realizzazione o in caso di modifica ovvero di ampliamento alle attività esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell’attività non interessata dall’intervento, siano compatibili con gli interventi da realizzare, fatta salva la possibilità di applicare le disposizioni contenute nell’allegato I per l’intera autorimessa.
Le disposizioni della DCPREV 17496 del 18 dicembre 2020 si applicano alle attività autorimesse cosiddette “sotto soglia”, ovvero alle autorimesse con superficie non superiore a 300 m2, sotto forma di guida tecnica non cogente a supporto dei progettisti.
Cosa cambia con il D.M. 15 maggio 2020 e il DVPREV 17496
Con l’entrata in vigore del decreto sono abrogati il decreto del Ministro dell’interno 1° febbraio 1986 recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio delle autorimesse e simili» e il decreto del Ministro dell’interno 22 novembre 2002 recante «Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto», fatto salvo quanto previsto al comma 3, decade quindi il doppio binario per l’attività autorimessa.
Il DCPREV 17496 contiene una linea guida recante “Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m2” colma la lacuna normativa che si era verificata con l’abrogazione del decreto del Ministero dell’interno del 1 febbraio 1986, inoltre riporta delle indicazioni per una corretta lettura ed interpretazione di alcune tabelle contenute nella regola tecnica allegata al D.M. 15 maggio 2020, in particolare sono state aggiornate le tabelle V.6-2 e V.6-3.
Relativamente alla sicurezza antincendio viene riportato il riferimento alla Circolare n. 2 del 5 novembre 2018, prot. N. 15000 della Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, da utilizzare come utile riferimento per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
Classificazione autorimesse sotto soglia
Le linee guida per la progettazione delle “autorimesse sotto soglia“ fanno riferimento alle definizioni contenute nei capitoli G.1 e V.6 del Decreto Ministeriale 3 agosto 2015 e s.m.i..
In particolare le autorimesse sotto soglia sono classificate come:
- A1 – autorimesse di superficie fino a 100 m2
- A2 – autorimesse di superficie superiore a 100 m2 e fino a 300 m2
La DCPREV 17496 aggiorna le indicazioni della sezione V.6.5.3 Compartimentazione, in particolare le informazioni della seguente tabella V.6-2 “Caratteristiche minime delle comunicazioni tra compartimenti” che diventa
Tipologia
Autorimessa |
Verso le pertinenze dell’autorimessa | Verso compartimenti di altre attività | Vie di esodo comuni con altre attività | ||
TM1 [1]; TM2; TT; TZ | In prevalenza non aperti al pubblico | In prevalenza aperti al pubblico | In prevalenza aperte al pubblico | In prevalenza non aperte al pubblico | |
SA, AB, HB [2] | Protetta come da paragrafo V.6.5.2 | Filtro [3] [5] | Filtro | [4] | Filtro [5] |
Altre | Come da paragrafo V.6.5.2 | Filtro [3] | Filtro | [4] | |
SC | Protetta come da capitolo S.2 | Filtro [3] | A prova di fumo | Non ammessa alcuna comunicazione | |
[1] Solo se l’area TM1 è inserita in compartimento distinto;
[2] In caso di altezza antincendi dell’opera da costruzione di cui fa parte l’autorimessa <= 24 m [3] Il requisito Sa per le porte non è richiesto [4] Vie d’esodo a prova di fumo proveniente dall’autorimessa [5] Per autorimesse AA la comunicazione può avvenire mediante porta E30 |
e le indicazioni della sezione V.6.5.6 Controllo dell’incendio in particolare le informazioni della seguente tabella V.6-3 “Livelli di prestazione per il controllo dell’incendio” che diventa
Autorimessa | Autorimessa | ||||||||
SA | SB | SC | |||||||
AA | AB | AC | AD | AA | AB | AC | AD | ||
HA | II | II [1] | III [1] | IV | II | III | III [1] | IV | IV |
HB | II | III | III [1] | IV | II | III | III [1] | IV | |
HC; HD | IV | IV | |||||||
[1] Incremento di un livello di prestazione per autorimesse chiuse |
Il programma CPI win Attività consente di poter analizzare le varie attività nel rispetto delle regole tecniche verticali in vigore, della RTO D.M. 18 ottobre 2019 e dell’aggiornamento della RTV 6 ai sensi del D.M. 15 maggio 2020, delle indicazioni per le autorimesse sotto soglia secondo la DCPREV 17496 del 18 dicembre 2020, e della Circolare 2 del 5 novembre 2018 per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.
La validità del prodotto CPI WIN® Attività è stata ufficialmente riconosciuta dalla Rete Professioni Tecniche che, dopo aver analizzato nel dettaglio le funzionalità innovative del software CPI WIN® Attività come strumento di supporto alla progettazione, con nota prot. 675/2018 del 30 luglio 2018 ATTESTA che la ditta NAMIRIAL S.p.A. ha sviluppato un programma informatico di ausilio alla progettazione avanzata mediante il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), che soddisfa sostanzialmente i requisiti tecnici indicati nell’AVVISO in oggetto.
NAMIRIAL S.p.A. potrà quindi qualificare il programma di progettazione con il Codice di prevenzione incendi con la seguente iscrizione:
“Programma rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delle Professioni Tecniche per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015).”
AVVISO R.P.T. del 13/09/2017.
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