Nuova norma antincendio di allineamento RTV ai termini del D.M. 18/10/2019 e RTV 9 Asili Nido
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 serie generale del 06 marzo 2020 il Decreto del Ministero dell’Interno 14 febbraio 2020 “Aggiornamento della sezione V dell’allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi”.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 serie generale del 14 aprile 2020 il Decreto del Ministero dell’Interno 6 aprile 2020 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’Interno del 3 agosto 2015”.
Campo di applicazione
Con il decreto 14 febbraio 2020 i capitoli V.4 uffici, V.5 attività ricettive turistico – alberghiere, V.6 autorimesse, V.7 attività scolastiche, V.8 attività commerciali contenuti nell’allegato A del decreto, sostituiscono integralmente i corrispondenti capitoli dell’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, meglio noto come Codice di Prevenzione Incendi, a partire dal 5 aprile 2020 ovvero trenta giorni dopo la pubblicazione in gazzetta.
Come riportato nell’art. 2 del D.M. 14 febbraio 2020, per le attività di cui all’art. 1 relative ad uffici, attività ricettive turistico-alberghiere, autorimesse, attività scolastiche e commerciali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già state progettate sulla base delle regole tecniche verticali introdotte con i provvedimenti richiamati in premessa, ovvero alle stesse già conformi, il presente decreto non comporta adeguamenti.
Come riportato all’art. 2 del D.M. 6 aprile 2020 le disposizioni della nuova RTV 9 si possono applicare agli asili nido con oltre 30 persone presenti, attività 67 secondo il D.P.R. 151/2011, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero a quelli di nuova realizzazione.
Cosa cambia con il D.M. 6 aprile 2020
Il documento, come per le altre RTV già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 03/08/2015 e l’approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al D.M. 16/07/2014 “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido”.
Come per le altre RTV rimane il doppio binario, ovvero la RTV 9 si può usare in alternativa al decreto del Ministero dell’Interno 16 luglio 2014.
Nella sezione V.9.3 Classificazioni gli asili nido sono classificati in base alla massima quota dei piani h
Classificazione dell’attività | Quota dei piani |
HA | h ≤ 12 m |
HB | 12 m < h ≤ 32 m |
HC | 32 m < h ≤ 54 m |
HD | H > 54 m |
Le aree dell’attività sono classificate come segue
Classificazione | Tipologia delle aree |
TA | aree destinate principalmente alla presenza di bambini |
TB | aree destinate ad uffici o servizi |
TC | aree destinate al confezionamento dei pasti nel caso in cui vi sia presenza di impianti a gas |
TM1 | locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico di incendio specifico qf > 300 MJ/m2 |
TM2 | locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico di incendio specifico qf > 900 MJ/m2 |
TO | aree destinate a spazi comuni |
TZ | Altre aree non ricomprese nelle precedenti |
Le aree TM2 sono classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.
V.9.5 Strategia antincendio
- Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 4.
- Devono essere applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
- Non sono ammesse aree a rischio per atmosfere esplosive.
- Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
La sezione V.9.5.3 Compartimentazione fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.3.
La sezione V.9.5.4 Esodo fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.4.
La sezione V.9.5.5 Gestione della sicurezza antincendio fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.5.
La sezione V.9.5.6 Controllo dell’incendio fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.6.
La sezione V.9.5.7 Rivelazione ed allarme fornisce delle indicazioni aggiuntive rispetto alla strategia S.7.
Cosa cambia con il D.M. 14 febbraio 2020
Le variazioni alla sezione V – Regole Tecniche Verticali non contengono modifiche sostanziali che abbiano particolari ricadute sulle modalità della progettazione antincendio in vigore.
Cambia in tutte le RTV il titolo del paragrafo 3 che da “Profili di rischio” diventa, in linea con le definizioni introdotte nel D.M. 18 ottobre 2019, “Valutazione del rischio di incendio” per ribadire l’importanza di questa fase propedeutica alla scelta dei profili di rischio e quindi all’intera progettazione antincendio.
Nella pratica non sono state modificate per le varie strategie le prescrizioni richieste ed i livelli di prestazione, se non per qualche termine per uniformarsi con la RTO del 18 ottobre 2019.
Scompare in tutte le RTV il paragrafo che introduceva delle indicazioni complementari per i vani ascensore, ma viene introdotto un richiamo al rispetto di tutte le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali ove pertinenti.
Viene introdotto con esclusione delle autorimesse un nuovo paragrafo sulla “Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio” relativamente alle nuove tipologie di gas refrigeranti, che in conformità con quanto previsto nel capitolo S.10.6.10 Impianti di climatizzazione e condizionamento del D.M. 18 ottobre 2019 devono essere classificati A1 o A2L secondo la norma ISO 817, più performanti in termini ecologici ma che possono non essere incombustibili.
Le principali modifiche introdotte dal D.M. 14 febbraio 2020 sono descritte di seguito.
RTV V.4 Uffici
- allineamento alla terminologia del D.M. 18 ottobre 2019 e del D.P.R. 151/2011;
- modifiche alla tabella V.4-4 “Parametri progettuali per la rete idranti secondo UNI 10779 e caratteristiche minime alimentazione idrica UNI EN 12845”;
- richiesta per il livello di prestazione IV della strategia S.7 “Rivelazione ed allarme” del sistema EVAC, esteso almeno alle aree classificate TA (uffici e spazi comuni) e TO (locali con affollamento superiore alle cento persone).
RTV V.5 Attività ricettive turistico-alberghiere
- allineamento alla terminologia del D.M. 18 ottobre 2019;
- vengono eliminati alcuni richiami nelle misure antincendio S.1 Reazione al fuoco, S.5 Gestione della sicurezza antincendio ed S.7 Rivelazione e allarme;
- Modifica nella tabella V.5-2 dei requisiti di compartimentazione richiesti per le aree dell’attività classificate TK (locali con carico d’incendio specifico qf >1.200 MJ/m2) nelle attività ricettive turistico-alberghiere con massima quota dei piani h superiore ai 24 m.
RTV V.7 Attività scolastiche
- allineamento alla terminologia del D.M. 18 ottobre 2019 e del D.P.R. 151/2011
- modifiche grafiche alle tabelle V.7-3 e V.7-5;
- possibilità di realizzare l’alimentazione idrica di tipo promiscuo, nel caso di attività scolastiche fino a 800 occupanti, secondo le indicazioni della tabella V.7-4.
RTV V.8 Attività commerciali
- allineamento alla terminologia del D.M. 18 ottobre 2019;
- vengono eliminati alcuni richiami nelle misure antincendio S.1 Reazione al fuoco, S.3 Compartimentazione, S.4 Esodo e S.5 Gestione della sicurezza;
- modifiche grafiche alle tabelle V.8-5, V.8-6, V.8-7, V.8-8 e V.8-9;
- modifica dei riferimenti bibliografici.
Il programma CPI win Attività consente di poter analizzare le varie attività nel rispetto delle regole tecniche verticali in vigore, della RTO D.M. 18 ottobre 2019 e dell’aggiornamento delle RTV secondo il D.M. 14 febbraio 2020, oltre alla nuova RTV 9 ai sensi del D.M. 6 aprile 2020.
La validità del prodotto CPI WIN® Attività è stata ufficialmente riconosciuta dalla Rete Professioni Tecniche che, dopo aver analizzato nel dettaglio le funzionalità innovative del software CPI WIN® Attività come strumento di supporto alla progettazione, con nota prot. 675/2018 del 30 luglio 2018 ATTESTA che la ditta NAMIRIAL S.p.A. ha sviluppato un programma informatico di ausilio alla progettazione avanzata mediante il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015), che soddisfa sostanzialmente i requisiti tecnici indicati nell’AVVISO in oggetto.
NAMIRIAL S.p.A. potrà quindi qualificare il programma di progettazione con il Codice di prevenzione incendi con la seguente iscrizione:
“Programma rispondente ai requisiti tecnici individuati dalla Rete delle Professioni Tecniche per la progettazione avanzata con il Codice di prevenzione incendi (D.M. 03/08/2015).”
AVVISO R.P.T. del 13/09/2017.
Autore:
Dott. Pietro Monaco
Namirial S.p.A.