D.M. 23/11/2018 nuova RTV capitolo V.8 per le attività commerciali
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 03/12/2018 il Decreto del Ministero dell’Interno 23 novembre 2018 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 – modifiche al decreto 3 agosto 2015.”
Il decreto, che entra in vigore il 2 gennaio 2019, rappresenta la quinta norma tecnica verticale (capitolo V.8 – Attività commerciali), derivata dalle nuove linee guida e metodologie introdotte con il DM del 3 Agosto 2015.
Il documento, come per le altre RTV già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 03/08/2015 e l’approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al DM 27/07/2010.
L’ambito di applicazione del decreto è l’attività 69 come definita nel D.P.R. 151/2011
Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m2 comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. | |
fino a 600 m2 | A |
oltre 600 e fino a 1.500 m2 | B |
oltre 1.500 m2 | C |
Attualmente per l’attività 69 si fa riferimento al D.M. 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”, sono anche da considerare i chiarimenti emanati con i documenti
- Nota Prot. n. P584/4108 sott. 22/21 del 25/03/1997
- Nota Prot. n. P379/4147 sott. 4 del 09/03/1999
- Nota Prot. n. P1315/4147 sott. 4 del 10/01/2001
- Nota Prot. n. P1524/4147 sott. 4 del 27/10/2004
- Circ. n. P720/4122 sott. 54/9 del 29/05/2008
- Nota Prot. n. 1646 del 24/12/2008
- Nota DCPREV Prot. n. 2643 del 25/02/2011
- Nota DCPREV Prot. n. 3111 del 07/03/2011
- Nota DCPREV Prot. n. 17702 del 28/12/2011
- Circ. n. 4963 del 04/04/2012
- M. 20/12/2012
L’art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività commerciali,
ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 69, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 27 luglio 2010 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”.
La regola tecnica verticale segue la struttura del DM 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del DM 3 Agosto 2015, come indicato nella sezione
V.8.5 Strategia antincendio
- Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
- Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 in merito alle aree a rischio specifico e, ove pertinente, le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali.
- Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
La Sezione V.8.2 Definizioni integra le definizioni presenti nella sezione G del codice, e fornisce delle indicazioni differenti rispetto a quanto indicato nel D.M. 27/07/2010 in particolare per la definizione della Mall definita come “galleria interna all’attività commerciale anche su più piani su cui si affacciano le aree di vendita, i relativi servizi e depositi”.
Il D.M. 27/07/2010 definisce la mall come una “galleria interna, coperta, realizzata anche su più piani, su cui si affacciano varie attività commerciali e\o di servizio
con le seguenti disposizioni
- Essa deve presentare uscite in posizione contrapposta, altezza (H) minima 7 m e
- larghezza (L) pari almeno a √(7 H).
- Deve essere priva di ingombri che possano essere di ostacolo per l’esodo in emergenza e il carico di incendio specifico non deve essere superiore a 50 MJ/m2 anche in presenza di allestimenti e/o promozioni a carattere temporaneo.”
Limitazioni simili si ritrovano nella sezione V.8.5.4 Esodo, in particolare il comma 3 dice che “Ai fini del computo della lunghezza di esodo, la mall può essere assimilata a luogo sicuro temporaneo se sono verificate tutte le condizioni di cui alla tabella V.8-4
Carico di incendio specifico nella mall qf ≤ 50 MJ/m2, anche in presenza di allestimenti a carattere temporaneo. |
Distanza minima L fra facciate contrapposte che si affacciano sulla mall pari a √7H con H altezza della facciata più alta ed L comunque non inferiore a 7 m. |
Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV, esteso a tutti gli ambiti non compartimentati che si affacciano nella mall. |
Rivelazione e allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano. |
Controllo fumo e calore (Capitolo S.8) di livello di prestazione III, esteso alla mall e a tutti gli ambiti non compartimentati che vi si affacciano. |
Tabella V.8-4: Condizioni per assimilare la mall a luogo sicuro temporaneo
Nella sezione V.8.3 Classificazioni le attività commerciali sono classificate sia in base alla superficie lorda utile A
Classificazione dell’attività | Superficie lorda utile A |
AA | A ≤ 1500 m2 |
AB | 1500 m2 < A ≤ 3000 m2 |
AC | 3000 m2 < A ≤ 5000 m2 |
AD | 5000 m2 < A ≤ 10000 m2 |
AE | A > 10000 m2 |
sia in base alla quota dei piani h
Classificazione dell’attività | Quota dei piani |
HA | -1 m ≤ h ≤ 6 m |
HB | -5 m < h ≤ 12 m |
HC | -10 m < h ≤ 24 m |
HD | Tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente |
Le aree dell’attività direttamente funzionali sono classificate come segue:
Classificazione | Tipologia delle aree |
TA | aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico |
TB1 | aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico in numero limitato ed accompagnato da addetti |
TB2 | aree per vendita da retrobanco comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, di superficie ≤ 100 m2 |
TC | aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m2 |
TK1 | aree collegate ad aree TA ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, aventi superficie > 150 m2 |
TK2 | aree esterne all’opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente, allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi |
TM1 | depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie > 200 m2 |
TM2 | depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2 |
TM3 | depositi di articoli pirotecnici NLS, con quantitativi netti di manufatti ≤ 150 kg |
TT1 | locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio |
TT2 | aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione |
TZ | Altre aree non ricomprese nelle precedenti |
Con almeno le aree TK1, TK2, TM2, TM3, TT2 classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.
La sezione V.8.5.2 disciplina la classe di Resistenza al fuoco (Capitolo S.2) che non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella V.8-1:
Compartimenti | Classificazione dell’attività | |||
HA | HB | HC | HD | |
Fuori terra | 30 [1] | 60 | 90 | |
Interrati | – | 90 | ||
[1] Per le attività classificate AA o AB, che occupino un unico piano a quota compresa fra -1 m e +1 m, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tali attività e compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione, senza comunicazioni, e ammessa classe di resistenza al fuoco non inferiore a 15. |
Relativamente alla gestione della compartimentazione, la sezione V.8.5.3 , la tabella V.8-2 dà delle indicazioni da rispettare per le aree TA
Quote dei piani | Limitazioni | Misure antincendio aggiuntive |
-1 m ≤ h ≤ 12 m | Nessuna | Nessun requisito aggiuntivo |
h > 12 m | Nessuna | · Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV;
· Tutte le vie d’esodo verticali di tipo protetto [1] |
-5 m ≤ h < -1 m [3] | AA con qf ≤ 600 MJ/m2 | Nessun requisito aggiuntivo |
-5 m ≤ h < -1 m [3] | Nessuna | · Controllo dell’incendio (Capitolo S.6) di livello di prestazione IV [2];
· Rivelazione ed allarme (Capitolo S.7) di livello di prestazione IV; · Controllo di fumi e calore (Capitolo S.8) di livello di prestazione III. |
[1] Per attività con h > 24 m vie di esodo verticali di tipo a prova di fumo
[2] Per attività con carico d’incendio specifico qf ≤ 600 MJ/m2 e ammesso il livello di prestazione III per il controllo dell’incendio (Capitolo S.6). [3] Nel caso di un solo piano interrato e ammesso h sino a -7,5 m. |
Tabella V.8-2: Quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle aree di tipo TA
Il comma 2 nella tabella V.8-3 dà le caratteristiche di compartimentazione secondo la strategia S.3, altri commi riportano le disposizioni da rispettare per le varie aree dell’attività secondo la classificazione prevista nella sezione V.8.3.
La sezione V.8.5.5 Gestione della sicurezza antincendio fornisce i requisiti da rispettare per la gestione dell’attività. Particolarmente impegnativo è il rispetto del comma 1, che prevede per le attività commerciali con sistemi d’esodo comuni rispetto ad altre attività (Capitolo S.3.10) l’obbligo di adottare un GSA (Capitolo S.5) di livello di prestazione III.
Il D.M. 03/08/2015 per il livello di prestazione III fornisce le seguenti indicazioni
Ulteriori indicazioni specifiche per l’attività centri commerciali sono riportate nelle sezioni V.8.5.6 – Controllo dell’incendio, V.8.5.7 Rivelazione ed allarme e V.8.5.8 Controllo di fumo e calore.
Il programma CPI win Attività consente di poter valutare l’attività 69 Attività commerciale ai sensi del DM 03/08/2015 secondo la RTV 8 D.M. 23/11/2018.
In fase di inserimento di una nuova attività commerciale è possibile effettuare la valutazione o con il decreto 27/07/2010, regola tecnica attualmente di riferimento, o procedere in maniera alternativa seguendo il DM 03/08/2015.
Dott. Pietro Monaco
Namirial S.p.A.