Nuove norme antincendio attività 66 Campeggi
Nuove norme antincendio per strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone
E’ stato pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 162 serie generale del 12 luglio 2019 il Decreto del Ministero dell’Interno 2 luglio 2019 “Modifiche al decreto 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.” che modifica l’allegato I del D.M. 28 febbraio 2014.
Relativamente alle attività di nuova costruzione non ci sono grandi differenze rispetto al precedente decreto. Sono stati indicati i requisiti minimi relativi alle caratteristiche della capacità estinguente degli estintori, e per il punto 5.2 – Depositi di sostanze infiammabili è riportato il riferimento normativo, in particolare i depositi fissi di gas combustibili devono rispondere ai requisiti previsti dal decreto del Ministro dell’interno 14 maggio 2004.
Le modifiche maggiori sono relative al Titolo II, Metodo proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio relativo alle strutture turistico – ricettive in aria aperta esistenti, quali campeggi, villaggi turistici e simili, relativamente alle caratteristiche e al numero minimo degli Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze.
Titolo II le novità principali
Scopo del presente Titolo è la definizione di misure di sicurezza antincendio proporzionate ai potenziali scenari incidentali ed alle specifiche caratteristiche di vulnerabilità funzionale e di contesto dell’insediamento.
La proporzionalità delle misure di sicurezza viene ottenuta in due fasi, trattate rispettivamente nelle Parti A e B del presente Titolo:
- parte A – categorizzazione dell’insediamento ricettivo ai fini antincendio;
- parte B – definizione delle misure di sicurezza per le varie categorie di insediamento.
La parte A definisce le modalità per determinare la categoria degli insediamenti ricettivi ai fini antincendio attraverso il riconoscimento della situazione in esame all’interno di un gruppo di scenari precodificato, definiti e differenziati in base ai seguenti tre aspetti caratterizzanti:
- contesto insediativo: aspetto che permette di tenere conto del livello di interdipendenza tra attività ricettiva e ambiente esterno, nonché della presenza di elementi di separazione parafuoco tra insediamento ricettivo ed elementi esterni che evitano la propagazione di un evento interno verso l’ esterno o viceversa.
- tipologia di habitat insediativo: aspetto che consente di connotare la tipologia di scenario incidentale di riferimento, che potrebbe essere necessario fronteggiare, attraverso l’analisi congiunta dei seguenti elementi:
- tipologia dell’habitat naturale;
- tipologia dell’habitat antropico;
- presenza di punti di criticità specifica.
- ubicazione e lay-out dell’insediamento: aspetto che consente di tenere conto dei fattori che concorrono a determinare le possibilità e la modalità di risposta interna per fronteggiare lo scenario emergenziale di riferimento, mediante l’analisi congiunta dei seguenti elementi:
- raggiungibilità dell’insediamento da parte dei soccorritori esterni;
- livello di accessibilità all’insediamento da parte dei soccorritori esterni;
- configurazione distributiva del sistema viario interno all’insediamento;
- estensione dell’insediamento.
La parte B definisce le misure di sicurezza minime associate alle varie categorie antincendio determinate nella parte A.
Lo schema seguente sintetizza la procedura da seguire per l’adeguamento di un’attività esistente con il metodo proporzionale secondo il Titolo II
L’analisi della Parte A Categorizzazione degli insediamenti ricettivi in aria aperta ai fini antincendio avviene attraverso i seguenti step
- A.1. Analisi del contesto insediativo
- A.2. Caratterizzazione della tipologia di habitat insediativo
- A.3. Caratterizzazione dell’ubicazione e del lay-out
- A.4. Categorizzazione dell’insediamento ricettivo ai fini antincendio
L’analisi della Parte B Misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio avviene attraverso i seguenti step
- B.1. – Organizzazione generale
- B.2. – Precauzioni
- B.3 – Comunicazioni
- B.4 – Misure per l’allontanamento
- B.5 – Contrasto
Il seguente prospetto B.6 riepiloga le misure di sicurezza da adottare a seconda della categoria antincendio dell’insediamento ricettivo
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