D.M. 03/08/2015 – Nuove norme di prevenzione incendi

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2015 – SO n. 51 – il Decreto del Ministro dell’Interno 3 agosto 2015: “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’art.15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”.

Questo nuovo decreto,  aspettato da tempo e che entra in vigore il 18 novembre 2015, introduce uno strumento più flessibile ed idoneo ad affrontare le varie tematiche connesse all’azione di adeguamento antincendio. L’applicazione delle nuove metodologie consentirà di risolvere molte problematiche oggi irrigidite dalla norme prescrittive, ma richiederà sicuramente un cambio di approccio e mentalità da parte di tutti,  professionisti e funzionari VVF.

Il modulo CPI win attività con la sua struttura ad albero si sposa bene con la caratteristica modulare del decreto

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e rappresenta la linea guida ideale per il professionista che intende affrontare la rivoluzione introdotta dal nuovo decreto.

Questo decreto fa parte di un progetto di aggiornamento e riordino della normativa tecnica antincendio, che mira a rendere più uniforme, semplice ed allineata agli indirizzi internazionali la normativa tecnica di prevenzione incendi, affiancando alle regole tecniche prescrittive esistenti uno strumento più flessibile per la progettazione e l’adeguamento antincendio, basato sulla valutazione del rischio e sulle prestazioni.
Si tratta di un unico testo organico e sistematico, contenente disposizioni applicabili a molte attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

La natura a moduli con cui sono affrontate le varie problematiche guida il tecnico nell’individuazione di quelle soluzioni progettuali più appropriate per la specifica attività, lasciandogli piena flessibilità di scegliere fra molteplici soluzioni progettuali conformi (ovvero prescrittive) o alternative (ovvero prestazionali), in questo caso dimostrandone la validità nel rispetto degli obiettivi di sicurezza.

Questo nuovo approccio metodologico rappresenta una svolta epocale nell’ambito della progettazione antincendio: il passaggio da un sistema più rigido, caratterizzato da regole prescrittive, ad un approccio di tipo prestazionale, con soluzioni tecniche più flessibili e aderenti alle peculiari esigenze delle diverse attività.

Il decreto si compone di cinque articoli e di un corposo allegato tecnico, che specifica all’art. 2 le attività cui potrà essere applicata la nuova normativa e le modalità di utilizzo della nuova metodologia in alternativa alle vigenti disposizioni di prevenzione incendi, come specificato invece nell’articolo 1 comma 2 del decreto.

La normativa, in questa prima fase, verrà applicata integralmente alla progettazione, realizzazione e all’esercizio delle attività alle attività soggette ai controlli di Prevenzione Incendi per cui non erano previste specifiche norme verticali, ma erano utilizzati i criteri tecnici generali di prevenzione incendi elencate al comma 1 dell’art. 2.

In particolare l’applicazione di questo decreto è alternativo all’applicazione delle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui ai decreti del Ministro dell’interno di seguito indicati, ovvero ai vigenti criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139:

  1. decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
  2. decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
  3. decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio»;
  4. decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
  5. decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
  6. decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
  7. decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  8. decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

Attenzione restano validi il DM 10/03/1998 e il DM 09/05/2007.

Le attività interessate all’applicazione del presente decreto sono quelle attività di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, individuate con i numeri:

Numero attività Descrizione
9 Officine e laboratori con saldatura e taglio
14 Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili…
da 27 a 40 Mulini, impianti di essicazione cereali, produzione surrogati del caffè, zuccherifici…depositi di carta, depositi di legnami, vari tipi di stabilimenti produttivi
da 42 a 47 Laboratori per attrezzerie e scenografie, stabilimenti ed impianti per la gomma, materie plastiche, resine, fitofarmaci e concimi, cavi e conduttori elettrici isolati
da 50 a 54 Stabilimenti dove si producono lampade elettriche e simili, metalli, aeromobili, veicoli a motore, officine per la riparazione di veicoli a motore, officine meccaniche per lavorazioni a freddo
56 Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi e simili
57 Cementifici
63 Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e altro
64 Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati
70 Locali adibiti a depositi di merci e materiali combustibili
75 Limitatamente ai depositi di mezzi rotabili e ai locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili
76 Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari…

Per queste attività, che si rifacevano ai criteri generali di prevenzione incendi secondo il D.M. 10/03/1998, il decreto costituisce un vero e proprio iter progettuale definendone i criteri operativi e progettuali.

Si tratta di un documento molto articolato, composto da 4 sezioni. Le prime due sezioni (generalità e strategia antincendio) introducono nuove regole generali applicabili, la terza prevede specifiche disposizioni applicabili per singole attività. Nella quarta sezione vengono indicate metodologie innovative ed alternative a quelle previste nelle prime tre sezioni, utili a risolvere specifiche problematiche non altrimenti risolvibili.

L’allegato 1 al decreto, intitolato Norme tecniche di prevenzione incendi, è strutturato in 4 sezioni che disciplinano, nel loro complesso, l’intera materia antincendio:

Sezione G – Generalità: contiene i principi fondamentali per la progettazione della sicurezza antincendio applicabili indistintamente a tutte le attività

  • G.1 Termini, definizioni e simboli grafici
  • G.2 Progettazione per la sicurezza antincendio
  • G.3 Determinazione dei profili di rischio delle attività

Sezione S – Strategia antincendio: fornisce le misure antincendio di prevenzione, protezione e gestionali applicabili a tutte le attività, per comporre la strategia antincendio al fine di ridurre il rischio di incendio

  • S.1 Reazione al fuoco
  • S.2 Resistenza al fuoco
  • S.3 Compartimentazione
  • S.4 Esodo
  • S.5 Gestione della sicurezza antincendio
  • S.6 Controllo dell’incendio
  • S.7 Rivelazione ed allarme
  • S.8 Controllo di fumi e calore
  • S.9 Operatività antincendio
  • S.10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio Sezione

Sezione V – Regole tecniche verticali : fornisce ulteriori indicazioni specifiche per alcune tipologie d’attività, complementari a quelle previste nella sezione Strategia antincendio

  • V.1 Aree a rischio specifico
  • V.2 Aree a rischio per atmosfere esplosive
  • V.3 Vani degli ascensori

Sezione M – Metodi: riporta la descrizione di metodologie progettuali volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche

  • M.1 Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio
  • M.2 Scenari di incendio per la progettazione prestazionale
  • M.3 Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale

Pietro Monaco
(Namirial Spa)

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