Prevenzione incendi alberghi le principali differenze tra il D.M. 09/04/1994 e il D.M. 09/08/2016
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23/08/2016 il Decreto del Ministero dell’Interno 09/08/2016 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico – alberghiere, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
L’art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività ricettive turistico – alberghiere di cui all’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 66, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, ad esclusione delle strutture turistico – ricettive nell’aria aperta e dei rifugi alpini, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 9 aprile 1994, al decreto del Ministro dell’interno del 6 ottobre 2003 e al decreto del Ministro dell’interno del 14 luglio 2015.
In questo articolo mettiamo a confronto le due norme, analizzando le principali differenze tra l’applicazione del D.M. 09/08/2016 e il D.M. 09/04/1994 nel caso di nuova realizzazione di una struttura ricettiva turistico alberghiera con capienza massima pari a 180 posti letto così definita:
Descrizione edificio: 4 Piani + coperture
Lunghezza in pianta: 78 m
Larghezza in pianta: 14 m
Altezza edificio: 20 m
Superfici:
PT: 1280 mq
P1, P2, P3: 1080 mq
Numero posti letto: 180 (60 per piano)
Secondo il DPR 151/2011 la realizzazione è definita come attività 66.
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