Norme tecniche di prevenzione incendi per l’attività autorimessa
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 03/03/2017 il Decreto del Ministero dell’Interno 21 febbraio 2017 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di autorimessa.”
Il decreto, che entra in vigore il 3 aprile 2017 rappresenta la terza norma tecnica verticale (capitolo V.6 – Autorimesse), derivata dalle nuove linee guida e metodologie introdotte con il DM del 3 Agosto 2015.
L’art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività di autorimessa di superficie complessiva coperta superiore a 300 m², individuate al numero 75 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ed a quelle di nuova realizzazione, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 1 febbraio 1986 “Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l’esercizio di autorimesse e simili”. E al decreto del Ministro dell’Interno 22 novembre 2002 “Disposizioni in materia di parcamento di autoveicoli alimentati a gas di petrolio liquefatto all’interno di autorimesse in relazione al sistema di sicurezza dell’impianto.”.
La regola tecnica verticale segue la struttura del DM 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del DM 3 Agosto 2015, come indicato nella sezione
V.6.5 Strategia antincendio
1.Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 e V.2, fermo restando quanto indicato al paragrafo V.6.6, e, ove pertinente, V.3.
3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
Nella sezione V.6.3 le autorimesse sono classificate sia in base alla tipologia di servizio
Classificazione dell’attività | Tipologia di servizioPosti letto |
SA | Autorimesse private |
SB | Autorimesse pubbliche |
SC | autosilo |
sia in relazione alla superficie A dell’autorimessa o del compartimento
Classificazione dell’attività | Superficie |
AA | 300 m² < A ≤ 1000 m² |
AB | 1000 m² < A ≤ 5000 m² |
AC | 5000 m² < A ≤ 10000 m² |
AD | A > 10000 m² |
sia in base alla massima e minima quota h dei piani
Classificazione dell’attività | Quota |
HA | -6 m ≤ h ≤ 12 m |
HB | -6 m ≤ h ≤ 24 m, non ricomprese in HA |
HC | -10 m ≤ h ≤ 32 m, non ricomprese in HA e HB |
HD | Qualsiasi h, non ricomprese in HA, HB e HC |
Le aree dell’attività sono classificate come segue:
Classificazione | Tipologia di locali |
TA | Aree dedicate a ricovero, sosta e manovra dei veicoli |
TZ | Aree destinate ai servizi annessi all’autorimessa |
Le aree comunicanti con l’attività di autorimessa sono classificate come segue:
Classificazione | Tipologia di locali |
TM1 | Aree o locali destinati a depositi di materiali combustibili, con esclusione di sostanze o miscele pericolose, di superficie lorda che complessivamente non sia superiore a 25 m² e con carico di incendio specifico qf ≤ 300 MJ/m², non classificati come aree a rischio specifico. |
TM2 | Aree destinate anche a depositi di materiali combustibili, con esclusione di sostanze o miscele pericolose in quantità significative, con carico di incendio specifico qf ≤ 1200 MJ/m², non classificate come aree a rischio specifico. |
TT | Locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio. |
La sezione V.6.5.1 disciplina la reazione al fuoco (Capitolo S.1), per le aree TA non è ammesso il livello di prestazione I, mentre nelle attività classificate di tipo SC le strutture portanti e separanti devono essere realizzate con materiali del gruppo GM0 di reazione al fuoco.
La sezione V.6.5.2 disciplina la classe di resistenza al fuoco (Capitolo S.2) che non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella, con esclusione delle autorimesse isolate:
Nel caso di attività autosilo, l’opera da costruzione deve avere indipendenza strutturale rispetto alle altre opere da costruzione e separata con elementi di resistenza al fuoco almeno di classe 120.
Relativamente alla gestione della compartimentazione, la sezione V.6.5.3 descrive le caratteristiche dei compartimenti secondo la metodologia della strategia S.3.
La sezione V.6.5.5 Gestione della sicurezza antincendio tratta i requisiti di operabilità e divieto all’interno dell’autorimessa, anche in relazione alla presenza di autoveicoli alimentati a GPL.
La sezione V.6.5.6 disciplina il controllo dell’incendio (Capitolo S.6), i livelli di prestazione non possono essere inferiori a quanto riportato nella seguente tabella
La sezione V.6.5.7 disciplina il controllo di fumo e calore (Capitolo S.8), i livelli di prestazione non possono essere inferiori a quanto riportato nella seguente tabella
Ulteriori indicazioni specifiche per l’attività autorimesse sono riportate nelle sezioni V.6.5.8 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio, la sezione V.6.6 è relativa alla Valutazione del rischio esplosione, infine la sezione V.6.7 Metodi fornisce delle informazioni particolareggiate sugli scenari da utilizzare per la verifica della capacità portante in caso di incendio.
Il software Namirial CPI win Attività consente di poter valutare l’attività 75 Autorimesse ai sensi del DM 03/08/2015 secondo la RTV introdotta con il decreto del Ministero dell’Interno 21 febbraio 2017.
In fase di inserimento di una nuova attività autorimessa è possibile effettuare la valutazione o con il decreto 1 febbraio 1986, regola tecnica attualmente di riferimento, o procedere in maniera alternativa seguendo il DM 03/08/2015.
Dott. Piero Monaco
Namirial SpA