Prevenzione incendi: entrata in vigore del DM 3 agosto 2015

Generalità

Il 18 novembre è entrato in vigore il D.M. 3 agosto 2015, che rappresenta una rivoluzione nel modo da intendere la prevenzione incendi in Italia.

L’utilizzo delle nuove norme tecniche contenute nel nuovo “Codice della Prevenzione Incendi” è alternativo alle disposizioni di cui alle seguenti disposizioni prevenzione incendi:

  1. decreto del 30 novembre 1983 recante «Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi e successive modificazioni»;
  2. decreto del 31 marzo 2003 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell’aria degli impianti di condizionamento e ventilazione»;
  3. decreto del 3 novembre 2004 recante «Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativa- mente alla sicurezza in caso di incendio»;
  4. decreto del 15 marzo 2005 recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»;
  5. decreto del 15 settembre 2005 recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi»;
  6. decreto del 16 febbraio 2007, recante «Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione»;
  7. decreto del 9 marzo 2007, recante «Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»;
  8. decreto del 20 dicembre 2012 recante «Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi».

Le nuove disposizioni, permettendo un uso esteso dei metodi dell’ingegneria prestazionale, consentono ai progettisti una maggiore flessibilità rispetto all’approccio prettamente prescrittivo utilizzato dalle norme attualmente vigenti.

L’impostazione delle nuove norme si basa essenzialmente sulla necessità di apportare una semplificazione all’intero settore, introducendo nel contempo il concetto di flessibilità nell’adozione delle misure ritenute più idonee al fine del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio, fissati in funzione dell’analisi del rischio.

Le nuove norme rendono i professionisti assolutamente protagonisti delle scelte finalizzate alla riduzione del rischio, assegnando loro la responsabilità della scelta delle misure di prevenzione incendi da adottare.

L’impostazione generale del presente documento è basata sui seguenti principi:

  • generalità: le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio possono essere applicate a tutte le attività;
  • semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;
  • modularità: la complessità della materia è scomposta in moduli facilmente accessibili, che guidano il progettista alla composizione di soluzioni progettuali appropriate per la specifica attività
  • flessibilità: ad ogni prestazione di sicurezza antincendio richiesta all’attività corrisponde sempre la proposta di molteplici soluzioni progettuali prescrittive prestazionali. Sono inoltre definiti metodi riconosciuti affinché il progettista possa concepire autonomamente e dimostrare la validità della specifica soluzione progettuale alternativa, nel rispetto degli obiettivi di sicurezza antincendio;
  • standardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi italiana;
  • inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti.
  • inclusione: le diverse disabilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, …), temporanee o permanenti, delle persone che frequentano le attività sono considerate parte integrante della progettazione della sicurezza antincendio;
  • contenuti basati sull’evidenza: il documento è basato su ricerca, valutazione ed uso sistematico dei risultati della ricerca scientifica nazionale ed internazionale nel campo della sicurezza antincendio;
  • aggiornabilità: il documento è redatto in forma tale da poter essere facilmente aggiornato al fine di poter seguire il continuo avanzamento tecnologico e delle conoscenze.

Campo di applicazione

Tale impostazione metodologica consentirà di affrontare la progettazione antincendio con un unico approccio logico, e non più con approcci differenziati a seconda della tipologia di attività.

L’approccio utilizzato nelle nuove norme lascia la professionista molta libertà nella effettuazione delle scelte progettuali, infatti i diversi allegati tecnici riportano in modo logico-sistematico i criteri ed i metodi che consentono di determinare le misure di sicurezza antincendio per le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco indicate all’art. 2 del DM, in particolare le indicazioni delle nuove norme possono essere proficuamente utilizzate trovando immediata applicazione nella progettazione delle seguenti attività:

  • attività 9: Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio.
  • attività 14: Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti.
  • attività 27: Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 20.000 kg; depositi di cereali e di altre macinazioni con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
  • attività 28:  Impianti per l’essiccazione di cereali e di vegetali in genere con depositi di prodotto essiccato con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
  • attività 29:  Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè
  • attività 30:  Zuccherifici e raffinerie dello zucchero
  • attività 31:  Pastifici e/o riserie con produzione giornaliera superiore a 50.000 kg
  • attività 32:  Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essiccazione con oltre 100 addetti o con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 50.000 kg
  • attività 33:  Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti o con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 50.000 kg
  • attività 34:  Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l’industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg.
  • attività 35:  Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
  • attività 36:  Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero e di altri prodotti affini con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg con esclusione dei depositi all’aperto con distanze di sicurezza esterne superiori a 100 m
  • attività 37:  Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg
  • attività 38:  Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
  • attività 39:  Stabilimenti per la produzione di arredi, di abbigliamento, della lavorazione della pelle e calzaturifici, con oltre 25 addetti
  • attività 40:  Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in massa in lavorazione o in deposito superiori a 5.000 kg
  • attività 42:  Laboratori per la realizzazione di attrezzerie e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 m2
  • attività 43:  Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma e/o laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg; depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili, con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg
  • attività 44:  Stabilimenti, impianti, depositi ove si producono, lavorano e/o detengono materie plastiche, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg
  • attività 45:  Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l’impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili
  • attività 46:  Depositi di fitofarmaci e/o di concimi chimici a base di nitrati e/o fosfati con quantitativi in massa superiori a 50.000 kg
  • attività 47:  Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati, con quantitativi in massa in lavorazione e/o in deposito superiori a 10.000 kg; depositi e/o rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi in massa superiori a 10.000 kg.
  • attività 50: Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche e simili, pile ed accumulatori elettrici e simili, con oltre 5 addetti
  • attività 51:  Stabilimenti siderurgici e per la produzione di altri metalli con oltre 5 addetti; attività comportanti lavorazioni a caldo di metalli, con oltre 5 addetti, ad esclusione dei laboratori artigiani di oreficeria ed argenteria fino a 25 addetti.
  • attività 52: Stabilimenti, con oltre 5 addetti, per la costruzione di aeromobili, veicoli a motore, materiale rotabile ferroviario e tramviario, carrozzerie e rimorchi per autoveicoli; cantieri navali con oltre 5 addetti
  • attività 53:  Officine per la riparazione di: – veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m2; – materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a m2;
  • attività 54:  Officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre 25 addetti.
  • attività 56:  Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre 25 addetti
  • attività 57:  Cementifici con oltre 25 addetti
  • attività 63:  Stabilimenti per la produzione, depositi di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini, con oltre 500 kg di prodotto in lavorazione e/o deposito.
  • attività 64:  Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti
  • attività 70:  Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m2con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg
  • attività 75:  Locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 m2;
  • attività 76:  Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti.

Metodologia

Allo scopo di rendere il documento un testo unico organico per l’intera materia antincendio, è stata realizzata una ulteriore sezione (Metodi), che introduce metodologie di progettazione antincendio innovative ed alternative a quelle riportate nelle altre sezioni, volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche ai fini antincendio di difficile soluzione con l’approccio sistematico delle prime tre sezioni. La sezione Metodi è basata sull’utilizzo delle tecniche della Fire Safety Engineering (FSE) infatti contiene tre allegati denominati:

  • Metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio.
  • Scenari di incendio per la progettazione prestazionale.
  • Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

In estrema sintesi le nuove norme di cui al D.M. 3 agosto 2015 stabiliscono un metodo finalizzato per la determinazione delle misure (definite strategie antincendio) idonee a minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili, da adottare per la progettazione antincendio di un’attività soggetta, garantendo gli obiettivi primari di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.
Le misure di prevenzione, di protezione e gestionali sono raggruppate in modo omogeneo nei seguenti allegati definiti strategie antincendio:

  • S1. Reazione al fuoco
  • S2 Resistenza al fuoco
  • S3 Compartimentazione
  • S4 Esodo
  • S5 Gestione della sicurezza antincendio
  • S6 Controllo dell’incendio
  • S7 Rivelazione ed allarme
  • S8 Controllo di fumi e calore
  • S9 Operatività antincendio
  • S10 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

La procedura prevede una valutazione del rischio dalla quale discendono i livelli di prestazioni delle misure antincendio da adottare.

Ai fini della valutazione del rischio sono introdotte tre tipologie di profili di rischio:

  • R-vita, profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;
  • R-beni, profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;
  • R-ambiente, profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente dagli effetti dell’incendio.

L’allegato al D.M. 3 agosto 2015 denominato “Determinazione dei profili di rischio delle attività” fornisce:

  1. la metodologia per valutare quantitativamente i due profili di rischio R-vita ed R-beni,
  2. i criteri per valutare il profilo di rischio R-ambiente.

In funzione dei profili di rischio R-vitaR-beni ed R-ambiente per l’attività, sono attribuiti i livelli di prestazione delle misure antincendioappartenenti alle singole strategie antincendio da adottare, in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere.
Per ogni misura antincendio, il progettista può attribuire livelli di prestazione differenti da quelli proposti. In tal caso il progettista e tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

Le nuove norme introducono i concetti di “misure convenzionali” e di “misure alternative” da utilizzare a scelta del progettista, sono definite nel seguente modo:

  • Soluzione conforme (deemed to satisfy provision): soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione.
  • Soluzione alternativa (alternative solution): soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il progettista e tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio.

Come accennato ampio spazio è dato all’applicazione dei metodi prestazionali per la progettazione della sicurezza antincendio.  I metodi prestazionali sono impiegabili per:

  1. la verifica delle soluzioni alternative al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione;
  2. la verifica di soluzioni in deroga al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato obiettivo di sicurezza antincendio;
  3. la verifica del livello di prestazione attribuito ad una misura antincendio al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato obiettivo di sicurezza antincendio.

I risultati ottenuti devono essere sottoposti al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco tramite i procedimenti amministrativi ammessi dalla normativa vigente.

Molto interessante appare la possibilità di proporre soluzioni alternative senza ricorrere obbligatoriamente alla procedura di deroga, in questo modo il D.M. 3 agosto 2015 ammette l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria prestazionale (FSE) al di fuori del campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2007 che ricordiamo ammette (art. 2) il seguente campo di applicazione del metodo:

  • per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilasci del certificato di prevenzione incendi nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
  • per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga.

Iter procedurale

A seguito della valutazione del rischio incendio devono essere determinate le misure antincendio da applicate all’attività.
Per ciascuna misura antincendio sono previsti diversi livelli di prestazione, graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni previste ed identificati da numero romano (es. I, II, III, …).
La corretta selezione dei livelli di prestazione delle misure antincendio conduce alla riduzione del rischio di incendio dell’attività ad una soglia considerata accettabile.
La progettazione antincendio dovrà seguire i seguenti passi:

  1. Fissazione degli obiettivi antincendio mediante la valutazione del rischio
  2. Determinazione delle strategie mediante:
    1. Misure antincendio
    2. Livelli di prestazione
    3. Scelta fra soluzioni conformi oppure soluzioni alternative ove previste

Riportati nel seguente schema:
prevenzione incendi

Ai fini dell’applicazione delle norme tecniche di cui al D.M. 3 agosto 2015, restano valide:

  • le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012 relativamente alla documentazione tecnica da allegare alle istanze di cui decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151. La medesima documentazione tecnica deve includere le informazioni indicate nelle norme tecniche di cui al nuovo decreto;
  • le disposizioni di cui all’articolo alle norme già in vigore relative alla determinazione degli importi dei corrispettivi dovuti per i servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.

Infine si deve segnalare che per le attività già in possesso del certificato di prevenzione incendi ovvero in regola con gli obblighi previsti agli articoli 3, 4 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151, le nuove norme non comportano ulteriori adempimenti.

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