Prevenzione incendi scuole
Principali differenze tra il D.M. 26/08/1992 e il D.M. 07/08/2017
È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24/08/2017 il Decreto del Ministero dell’Interno 7 agosto 2017 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività scolastiche, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.”
L’art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività scolastiche, ad esclusione degli asili nido, individuate al numero 67 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto ed a quelle di nuova realizzazione, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”.
In questo articolo mettiamo a confronto le due norme, analizzando le principali differenze tra l’applicazione del D.M. 07/08/2017 e il D.M. 26/08/1992 nel caso di nuova realizzazione di una scuola con capienza massima pari a 250 occupanti così definita:
Descrizione edificio: Edificio isolato costituito da piano terra + coperture
Lunghezza in pianta: 80 m
Larghezza in pianta: 15 m
Altezza edificio: 6 m
Superfici: PT: 1100 m2
Numero occupanti: 250
Secondo il DPR 151/2011 la realizzazione è definita come attività 67
Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti;
Asili nido con oltre 30 persone presenti.
A | fino a 150 persone | |
B | oltre 150 e fino a 300 persone; asili nido | |
C | oltre 300 persone | |
Una definizione più dettagliata è presente nel …
A cura di
Dott. Pietro Monaco
NAMIRIAL SPA
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