F.A.Q. COVID-19
Cosa fare per riaprire in sicurezza secondo le nuove misure di prevenzione da rischio COVID-19 nei cantieri edili e negli ambienti di lavoro
Domande tratte dal Webinar Covid-19: Tutte le misure di sicurezza da attuare negli ambienti di lavoro e nei cantieri edili per ridurre il rischio di contagio trasmesso il giorno 08/05/2020. Guarda ora la registrazione
Se le mascherine sono oggetto di impossibilità di lavorazione come anche i guanti, in veste di CSE dobbiamo sospendere comunque i lavori?
Premesso che qualsiasi DPI comporta sempre difficoltà nello svolgimento delle lavorazioni, qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l’uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.…) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI.
Per ridurre i disagi nella scelta di questi DPI per la protezione dal contagio, devono essere attenzionate queste problematiche di disagio (sudorazione mani, appannamento occhiali, allergie, uso combinato con altri DPI).
Nel caso di ispezione di Ispettorati, la mancanza delle mascherine potrebbe essere oggetto di sanzione?
Le mascherine e gli altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc.…) previsti per la protezione dal contagio, sono considerati DPI e rientrano nel campo di applicazione del Titolo III del D.Lgs. 81/08, nei casi di mancata consegna o utilizzo oltre alla sospensione dell’attività fino ad un massimo di 5 giorni come indicato dalla circolare ministeriale dell’interno del 2 maggio 2020, prot. n. 29415 il datore di lavoro incorre anche nelle sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 di natura penale e amministrativa e in caso di contagio, l’Inail considera il contagio, infortunio sul lavoro, con tutte le conseguenze del caso.
Ricordo che la fornitura delle mascherine e degli altri DPI rientra negli obblighi del datore di lavoro di cui all’articolo 18 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 81/08.
Dove è scritto che il controllo della temperatura è facoltativo?
Premetto che il controllo della temperatura della temperatura del corpo è una misura di prevenzione prevista nel protocollo per isolare ai primi sintomi (febbre, tosse) le persone infette o malate e ridurre la probabilità di un’eventuale diffusione del contagio all’interno di un cantiere o di un’azienda.
Nei cantieri la misurazione della febbre è obbligatoria prima dell’ingresso, anche se da un punto di vista logico sarebbe meglio procedere alla misurazione della temperatura al momento della partenza presso il magazzino dell’impresa, evitando così che una persona potenzialmente infetta o malata vada in giro con altre persone.
Per quanto riguarda le aziende il protocollo condiviso nazionale ha previsto la possibilità di misurare la temperatura del corpo alle persone che accedono all’interno degli spazi aziendali; nei casi in cui non si proceda alla misurazione della temperatura è necessario acquisire un’autocertificazione che attesti che la persona ha provveduto autonomamente alla misurazione della temperatura del corpo e che la stessa non superi i 37,5 gradi.
La temperatura corporea la dobbiamo misurare anche noi come CSE prima di entrare e comunicarla anche al caposquadra o datore di lavoro?
Il protocollo nazionale condiviso per il contenimento del COVID-19 nei cantieri e aziende prevede che nessuno con sintomi influenzali e febbre superiori a 37, 5 gradi, acceda in cantiere, pertanto il CSE prima dell’accesso non solo in cantiere ma in qualsiasi altro posto di lavoro deve provvedere autonomamente alla misurazione della temperatura e rimanere a casa in presenza di sintomi influenzali e comunicarli al proprio medico curante senza recarsi al pronto soccorso.
La temperatura corporea dovrebbe essere misurata solo in ingresso?
La misurazione della temperatura del corpo deve essere necessariamente effettuata prima dell’accesso in cantiere o in azienda.
La misurazione è altresì necessaria nei casi in cui un lavoratore durante la presenza in azienda o in cantiere accusi sintomi febbrili o influenzali improvvisi, in questi casi qualora la temperatura del corpo superi i 37,5 gradi, il lavoratore deve essere isolato, dotato di mascherina, e lo stesso deve contattare il proprio medico curante, le autorità sanitarie competenti e seguire le loro indicazioni senza recarsi autonomamente al pronto soccorso.
Qualora durante le otto ore giunge una ispezione come dimostro che ho effettuato la misurazione delle temperature se non l'ho registrata da qualche parte?
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine il protocollo nazionale condiviso per il contenimento del COVID-19 nei cantieri e negli ambienti di lavoro suggerisce di rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
Operativamente per dimostrare agli ispettori l’attuazione della misura, si mostra la disponibilità del termometro in azienda o in cantiere, la lettera di incarico della persona che effettua la misurazione e la procedura con le modalità come effettuo la misurazione della temperatura, l’informativa privacy con la quale il lavoratore mi autorizza alla misurazione della temperatura del corpo e qualora ci siano stati casi di febbre la registrazione del dato.
Nei luoghi di lavoro (no cantieri) è giusto istituire un registro qualora si debba registrare una temperatura uguale o maggiore a 37,5?
La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine il protocollo nazionale condiviso per il contenimento del COVID-19 nei cantieri e negli ambienti di lavoro suggerisce di rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisito. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali.
Operativamente registro il singolo caso solo qualora durante la misurazione della temperatura riscontro il superamento della temperatura di 37, 5 gradi, diversamente non ho obbligo di tenere registri o evidenze documentali.
Le mascherine possono essere solo quelle chirurgiche o occorrono FFP2, e nel caso di allontanamento quali usare?
Premesso che l’adozione dei dispositivi di protezione individuale (mascherine FFP2) è di fondamentale importanza ma, vista l’attuale situazione di emergenza, vi è una limitata disponibilità in commercio:
- in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni
dell’Organizzazione mondiale della sanità; - nei casi di isolamento di lavoratori con sintomi influenzali e febbre possono essere utilizzate mascherine di tipo chirurgico in assenza di mascherine FFP2.
Operativamente in caso di difficoltà di approvvigionamento o negli spazi comuni (mensa, spogliatoio, spazi ricreativi) è possibile distribuire mascherine di tipo chirurgico.
Il controllo della temperatura è obbligatorio anche quando un cantiere temporaneo è posto all'interno di uno stabilimento per entrare all'interno del quale il controllo è già eseguito dal Committente?
La misurazione della temperatura del corpo è un compito del datore di lavoro, pertanto prima di arrivare in un cantiere anche quando questo sia posto all’interno di uno stabilimento la misurazione deve essere fatta preventivamente dal datore di lavoro o persona incaricata, prima di partire nel luogo di ritrovo es deposito mezzi e attrezzature ed eventualmente comunicare al committente che è stata effettuata la misurazione e che nessuno ha febbre e\o sintomi influenzali.
Qualora nel cantiere non è stato nominato il CSE chi dovrebbe procedere alla stima dei maggiori costi di sicurezza a causa COVID-19?
Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 in cantiere dispone che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, provveda ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi, ove non sia previsto perché in cantiere opera una sola impresa esecutrice, sarà il titolare dell’impresa a chiedere al committente in modo unilaterale una modifica del contratto con la quantificazione dei nuovi costi per l’acquisto dei DPI e la sanificazione.
La sanificazione deve essere effettuata solo da ditta specializzata o con prodotti idonei può essere effettuata da personale della ditta?
Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri dispone che:
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.
Relativamente alla tipologia di prodotti e ricorso o meno a ditta specializzata bisogna anche fare riferimento alle disposizioni regionali e comunali che possono integrare le disposizioni del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 soprattutto in quelle zone ad alto rischio.
In cantieri più piccoli tipo manutenzione straordinaria in appartamento in condominio dove non si può installare wc chimico con bagni oggetto di ristrutturazione, non potendo installare wc chimico e non potendo più fare convenzioni con locali pubblici, come si fa ad installare addirittura due wc in cantiere? La sanificazione deve essere fatta anche per le aree comuni del condominio?
L’organizzazione della logistica dell’area di cantiere è compito del CSE ove nominato, il quale deve indicare o integrare il PSC con tutte le misure opportune per lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza, nella fattispecie la presenza di almeno un servizio è obbligatorio indipendentemente dal rischio di contagio COVID-19, qualora non sia possibile installare un secondo WC per i fornitori, il CSE prescrive alle imprese di non fare accedere fornitori o terzi in cantiere, prevedendo il ritiro dei materiali direttamente dai fornitori o di organizzare le lavorazioni in cantiere limitando la presenza dei lavoratori fino a 5 nel rispetto del punto 3.3 dell’allegato XIII del D.Lgs. 81/08 ove si prescrive di garantire in cantiere 1 lavabo ogni 5 lavoratori.
Tutte le aree comuni del cantiere devono essere pulite quotidianamente e sanificate.
Cantieri da 2-3 imprese con max 2-3 addetti presenti contemporaneamente, necessitano il wc di cantiere o possono utilizzare il wc del fabbricato qualora agibile? Deve essere sanificato?
L’organizzazione della logistica dell’area di cantiere deve essere definita dal coordinatore per la sicurezza, nel PSC, indicando il numero dei WC in relazione al numero dei lavoratori presenti (1 ogni 10 WC e 1 lavabo ogni 5) e nei casi in cui è prevista la presenza di fornitori in cantiere (calcestruzzo) prevedere l’installazione di un secondo WC a loro riservato.
Nei casi in cui sia disponibile un servizio igienico all’interno del fabbricato oggetto dei lavori questo potrà essere utilizzato dai lavoratori solo se a loro riservato e munito di lavabo, dovrà essere pulito quotidianamente e sanificato periodicamente.
Il WC dedicato ai fornitori è un costo di sicurezza non soggetto a ribasso?
I servizi igienici aggiuntivi per i fornitori insieme alla loro pulizia e sanificazione rappresentano un costo, la cui stima deve essere fatta dal coordinatore e deve essere integrata nel computo insieme agli altri costi della sicurezza, non soggetti a ribasso.
Quando si parla di sanificazione periodica straordinaria si è obbligati a usufruire di ditte specializzate?
Il protocollo nazionale condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri dispone che:
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
- Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno del cantiere si procede alla pulizia e sanificazione dei locali, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.
Relativamente alla tipologia di prodotti e ricorso o meno a ditta specializzata bisogna fare riferimento anche alle disposizioni regionali e comunali che possono integrare le disposizioni del protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 soprattutto in quelle zone ad alto rischio.
Ci sono effettivamente cantieri piccoli sui quali risulta impossibile attrezzare ambienti confinati e w.c. separati. Come bisogna comportarsi?
L’organizzazione della logistica dell’area di cantiere è compito del CSE, ove designato, il quale deve indicare nel PSC tutte le misure opportune per lo svolgimento delle lavorazioni in sicurezza, nella fattispecie la presenza di almeno un servizio è obbligatorio indipendentemente dal rischio di contagio COVID-19, qualora non sia possibile installare un secondo WC per i fornitori , il CSE prescrive alle imprese di non fare accedere fornitori o terzi in contemporanea in cantiere, ritirando loro i materiali direttamente dai fornitori o di organizzare le lavorazioni in cantiere limitando la presenza dei lavoratori fino a 5 nel rispetto del punto 3.3 dell’allegato XIII del D.Lgs. 81/08 ove si prescrive di garantire in cantiere 1 lavabo ogni 5 lavoratori.
Qualora non sia possibile allestire servizi igienici, le imprese e il CSE sono oggetto di responsabilità e sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08 titolo IV e allegato XII.
Che azioni di sanificazione devono essere attuate in un cantiere in corso di demolizione?
Nella fattispecie in un cantiere in cui sono in corso demolizioni devono essere programmate pulizie quotidiane e sanificazione dei servizi igienici di cantiere, baracche di cantiere adibite a uffici, spogliatoi o locali di riposo e consumazione pietanze durante la pausa pranzo come disposto nei punti 3 e 6 del protocollo condiviso per la regolamentazione del contenimento della diffusione del COVID-19.
Il protocollo nazionale condiviso dispone anche che le cabine dei mezzi di trasporto e d’opera (escavatori e camion per il trasporto dei materiali) e le attrezzature di lavoro siano oggetto di pulizia quotidiana e sanificazione periodica.
Quindi la sanificazione può essere eseguita ed attestata dal datore di lavoro o addetto preposto; non serve ditta esterna abilitata che rilasci certificazione?
Relativamente alle operazioni di sanificazione il protocollo nazionale condiviso dispone:
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
Operativamente l’azienda per dare evidenza delle attività interne deve incaricare degli addetti, elaborare procedura specifica e conservare le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti acquistati e utilizzati nella pulizia e sanificazione, scheda con registrazione delle pulizie e sanificazioni effettuate.
La sanificazione può essere fatta direttamente dall'impresa dei lavori?
La risposta è affermativa, per effettuare correttamente le operazioni di sanificazione il protocollo nazionale condiviso dispone:
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute.
I costi relativi alle operazioni di pulizia e sanificazione devono essere quantificati come costi della sicurezza.
Operativamente l’azienda per dare evidenza delle attività interne deve incaricare degli addetti, elaborare procedura specifica e conservare le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti acquistati e utilizzati nella pulizia e sanificazione, scheda con registrazione delle pulizie e sanificazioni effettuate.
Per quanto riguarda la sanificazione nei cantieri, al punto 6 del protocollo la sanificazione deve essere almeno quotidiana e non periodica?
Il punto 6 del protocollo relativo ai cantieri dispone che il datore di lavoro debba provvedere alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
Il punto 3 del protocollo dispone anche che il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni limitando l’accesso contemporaneo a tali luoghi; ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d’opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere.
Per i cantieri "al chiuso" ci sono parametri da rispettare per quanto riguarda il numero di operai negli ambienti?
Partendo dal principio che sia necessario evitare assembramenti nei luoghi di lavoro è necessario organizzare le lavorazioni in cantiere o in azienda garantendo il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e con le dimensioni del cantiere.
Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale.
La presenza contemporanea di lavoratori potrà essere giustificata solo se si tratti di cantiere di grandi dimensioni e dalla natura delle lavorazioni da svolgere.
Esistono paramenti per determinare quanti servizi igienici sono necessari in base al numero degli operai?
Per determinare correttamente la logistica dell’area di cantiere si rimanda alle prescrizioni contenute nell’allegato XIII del D.Lgs. 81/08, nella fattispecie il citato allegato dispone nel punto 3.3 che i lavabi devono essere in numero minimo di uno ogni 5 lavoratori e 1 gabinetto ogni 10 lavoratori impegnati nel cantiere.
Le mascherine chirurgiche in caso di contagio non garantiscono protezione?
Premesso che l’adozione dei dispositivi di protezione individuale (mascherine FFP2) è di fondamentale importanza ma, vista l’attuale situazione di emergenza e la limitata disponibilità in commercio:
- in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
L’uso delle mascherine tipo chirurgico è ammesso durante l’occupazione degli spazi comuni (mensa, spogliatoi, zone di ingresso e uscita, spazi ricreativi e simili).
Nei cantieri: Per la mensa, sanificazione periodica o giornaliera?
Il punto 6 del protocollo condiviso per la regolamentazione del contenimento del contagio da COVID-19 nei cantieri dispone che il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa.
È possibile utilizzare un bagno da cantiere non chimico?
Premesso che l’organizzazione della logistica di cantiere sia un compito del coordinatore, il quale deve indicare nel PSC i servizi igienici da utilizzare e il loro numero in relazione al numero dei lavoratori presenti, qualora nel fabbricato oggetto dei lavori sia disponibile un servizio igienico, lo stesso potrà essere utilizzato dai lavoratori solo se riservato a loro e munito di lavabo.
Rispetto alla misurazione della temperatura corporea per il cse è sufficiente la dichiarazione dell'addetto che confermi che non si sono registrati casi nella giornata?
Risposta affermativa, in merito il protocollo condiviso per la regolamentazione del contenimento del contagio da COVID-19 nei cantieri non prevede nulla.
La costituzione del comitato per l'applicazione del protocollo é sempre obbligatoria?
Risposta affermativa: il protocollo condiviso per la regolamentazione del contenimento della diffusione del contagio nei cantieri nel punto 10 dispone che deve essere costituito in cantiere un Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Operativamente nel verbale di costituzione del Comitato devono essere definiti i ruoli, i compiti e le responsabilità dei soggetti, le modalità di verifica e controllo dell’applicazione delle misure, periodicità e modalità degli incontri.
Il comitato nelle microimprese da chi viene sottoscritto?
Il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del contagio nei cantieri dispone nel punto 10 che il Comitato sia costituto con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
Operativamente alcune aziende hanno incluso nel comitato oltre al RLS anche il Medico competente, RSPP, e le figure preposte all’applicazione e alla verifica delle regole individuate del protocollo di sicurezza anti-contagio.
Come posso stampare le verifiche del piano COVID-19?
Le verifiche vengono stampate all’interno del piano di contenimento del COVID-19 (presente sia in Namirial Sicurezza Lavoro che in Namirial Sicurezza Cantieri). Nel prossimo aggiornamento sarà inserita la possibilità di esportare un pdf editabile con le domande del questionario.
Il calcolo del rischio non è obbligatorio, vero?
La valutazione del rischio di contagio è obbligatoria e deve essere integrata nel DVR, soprattutto per la tutela dei lavoratori fragili ovvero lavoratori con particolari patologie malattie croniche a carico dell’apparato respiratorio, diabete mellito e altre malattie metaboliche, tumori, lavoratrici madri, insufficienza renale/surrenale cronica (elenco non esaustivo).
L’art. 28 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. fornisce una chiara definizione della valutazione dei rischi, che deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
L’atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), obbligo in capo al datore di lavoro. Sarà necessario adottare una serie di azioni che andranno ad integrare il DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro contribuendo, altresì, alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
Relativamente alle misure organizzative e logistiche da mettere in atto, è auspicabile il coinvolgimento del medico competente fin dalle fasi di individuazione delle stesse anche in riferimento ad aspetti correlati ad eventuali fragilità; qualora ciò non fosse possibile, il datore di lavoro fornisce al medico competente informazioni in merito a quanto già pianificato, anche al fine di agevolare, ad esempio, l’individuazione, in corso di sorveglianza sanitaria, di eventuali prescrizioni/limitazioni da poter efficacemente introdurre nel giudizio di idoneità.
Operativamente per effettuare la valutazione e la scelta delle misure di prevenzione e protezione è possibile fare riferimento alle indicazioni “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” edizione aprile 2020.