Nuova RTV per le attività di intrattenimento e di spettacolo

D.M. 22/11/2022 nuova RTV capitolo V.15 per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico

Data pubblicazione: 26/01/2023

Approfondimento antincendio

Entra in vigore il 2 gennaio 2023 il Decreto del Ministero dell’Interno 22 novembre 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico.”

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2022 il decreto rappresenta la dodicesima norma tecnica verticale (capitolo V.15 – Attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico), derivata dalle nuove linee guida e metodologie introdotte con il D.M. del 3 agosto 2015.

Il documento, come per le altre RTV già pubblicate, è strutturato in linea con il D.M. 3 agosto 2015 e l’approccio progettuale che ne scaturisce risulta estremamente differente rispetto al D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”.

L’ambito di applicazione del decreto è l’attività 65, limitatamente ai locali di spettacolo e di trattenimento, come definita nel D.P.R. 151/2011.

Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone e fino a 200 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Capienza oltre 100 persone e fino a 200 persone B
Capienza oltre 200 persone C
Validità del Doppio Binario

L’art. 2 disciplina il campo di applicazione del decreto, ovvero si può applicare alle attività di intrattenimento e di spettacolo a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, di cui all’allegato I del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, ivi individuate con il numero 65, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero per quelle di nuova realizzazione, in alternativa alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell’interno del 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”, anche per quelle attività a carattere temporaneo.

La regola tecnica verticale segue la struttura del D.M. 3 agosto 2015 e fa riferimento alle misure previste nei vari capitoli del D.M. 3 Agosto 2015, come indicato nella sezione

V.15.5 Strategia antincendio

  1. Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale, attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in esse definiti, fermo restando quanto indicato al successivo punto 3.
  2. Devono essere altresì applicate le prescrizioni dei capitoli V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
  3. Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO.
Cosa cambia nell’ambito di applicazione

La Sezione V.15.2 Definizioni fornisce delle indicazioni differenti rispetto a quanto indicato nel D.M. 19 agosto 1996, senza fare differenza fra attività esistenti o di nuova realizzazione, nello spirito del codice di prevenzione incendi.

.  In particolare

In particolare le attività di intrattenimento e di spettacolo in genere, a carattere pubblico, svolte al chiuso o all’aperto, anche a carattere temporaneo individuate al n. 65 dell’allegato 1 del DPR 151/2011, sono definite come

  • attività destinate a intrattenimenti e attrazioni a carattere pubblico soggette alla disciplina del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Ad esempio: attività quali la danza (es. sale da ballo, discoteche, …), i concerti, gli spettacoli vari in esercizi pubblici con aree o spazi specifici per gli spettatori, i locali in cui sono allestite le attrazioni di spettacolo viaggiante, le sale giochi, le agenzie di scommesse, le sale bingo, le rappresentazioni teatrali (es. spettacoli lirici, drammatici, coreografici, di rivista e varietà, …), le conferenze, i congressi, le proiezioni cinematografiche (es. teatri, cinema-teatri, auditorium, sale convegno, cinematografi, teatri di posa per riprese cinematografiche o televisive con presenza di pubblico, …).
  • Complessi multifunzionali: attività comprendenti ambiti di intrattenimento e di spettacolo ed ulteriori ambiti con attività diverse, caratterizzati da organicità funzionale, anche afferenti a diversi soggetti responsabili (attività quali cinema, auditorium, sale convegni, …, inseriti in centri commerciali o poli fieristici).

Sono esclusi dalla regola tecnica:

  • i luoghi non delimitati;
  • gli esercizi pubblici dove sono impiegati strumenti musicali o apparecchi musicali, in assenza di attività danzanti o di spazi ed allestimenti specifici per gli avventori;
  • le attrazioni di spettacolo viaggiante regolati con legge 18 marzo 1968, n. 337, per cui si applica la normativa vigente.
Classificazione dell’attività

Nella sezione V.15.3 Classificazioni le attività sono classificate sia in base al numero di occupanti

 

Classificazione dell’attività Numero occupanti n
OA   N ≤ 200
OB 200 < A ≤ 1000
OC 1000 < A ≤ 5000
OD  n > 5000

sia in base alla quota dei piani h accessibili al pubblico

 

Classificazione dell’attività Quota dei piani
HA -1 m ≤ h ≤ 6 m
HB -5 m < h ≤ 12 m
HC -10 m < h ≤ 24 m
HD Tutti gli altri casi non rientranti nella classificazione precedente

 

Le aree dell’attività direttamente funzionali sono classificate come segue:

Classificazione Tipologia delle aree
TA1 ambiti non aperti al pubblico adibiti a sale prove o camerini, di superficie > 100 m2
TA2 ambiti non aperti al pubblico adibiti a camerini o servizi, comunicanti direttamente con la scena, di superficie complessiva > 50 m2
TA3 ambiti non aperti al pubblico adibiti ad uffici o servizi, di superficie > 200 m2
TO1 ambiti al chiuso ed accessibili al pubblico
TO2 ambiti, comprensivi delle relative vie d’esodo, all’aperto ed accessibili al pubblico
TK1 ambiti dove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, di superficie > 100 m2
TK2 scena di tipo separato
TM1 depositi con carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m2, aventi superficie> 200 m2
TM2 depositi con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m2
TM3 depositi di servizio alla scena di superficie > 50 m2
TT1 locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio
TT2 aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione
TZ altre aree non ricomprese nelle precedenti

Con almeno le aree TK1, TM2 e TM3 classificate aree a rischio specifico secondo il capitolo V.1.

Strategie antincendio

La sezione V.15.5.2 disciplina la classe di Resistenza al fuoco (Capitolo S.2) che non può essere inferiore a quanto previsto nella seguente tabella V.15-1:

Compartimenti Classificazione dell’attività
HA HB HC HD
Fuori terra 30 [1] 60 90
Interrati 90
[1] Per le attività che occupano un unico piano a quota compresa fra -1 m e +1 m, in opere da costruzione destinate esclusivamente a tali attività e compartimentate rispetto ad altre opere da costruzione, senza comunicazioni, si applica la classe minima di resistenza al fuoco indicata nel capitolo S.2.

 

La sezione dà anche delle indicazioni specifiche per le strutture vulnerabili in caso di incendio utilizzate per eventi e spettacoli.

Le verifiche di resistenza al fuoco non si applicano alle strutture vulnerabili in condizioni d’incendio con carico di incendio specifico di progetto qf,d ≤ 200 MJ/m2.

Relativamente alla gestione della compartimentazione, sezione V.15.5.3, la tabella V.15-2 dà delle indicazioni da rispettare per le varie aree TO1 e TA1

 

Quote dei piani Attività Misure antincendio aggiuntive
-5 m ≤ h ≤ -1 m [1] OA Almeno una via di esodo verticale di tipo protetto
Tutte eccetto OA Controllo di fumi e calore (capitolo S.8) di livello di prestazione III [2] ed almeno due vie d’esodo verticali di tipo protetto.
[1]-10 m ≤ h < -5 m [3] Tutte Gestione dell’emergenza (capitolo S.5) di livello di prestazione III;

– Controllo dell’incendio (capitolo S.6) di livello di prestazione IV;

– Controllo di fumi e calore (capitolo S.8) di livello di prestazione III [2];

– Almeno due vie d’esodo verticali a prova di fumo.

h > 24 m Tutte eccetto OA Tutte le vie di esodo a prova di fumo
[1] Nel caso di un solo piano interrato è ammesso che h arrivi fino a -7,5 m.

[2] Per le singole sale di superficie ≤ 600 m2  è ammesso il livello di prestazione II con aperture di smaltimento di tipo SEb o SEc.

[3] Nel limite massimo di due piani interrati.

Tabella V.15-2: Quote di piano, limitazioni e misure antincendio delle aree TO1 e TA1

 

Il comma 2 ne capitolo V.15.5.3 dà le caratteristiche di compartimentazione secondo la strategia S.3 previste in tabella V.15-3,

 

Area Attività
HA HB HC HD
TO1, TA1 Nessun requisite
TA2, TA3, TK2 [1], TM1 [2], TM3, TT1, TT2 Di tipo protetto
TK1, TM2 Di tipo protetto [3] Resto dell’attività a prova di fumo proveniente dalle aree TK1, TM2
TZ Secondo valutazione del rischio
[1] Nessun requisito per il boccascena.

[2] Nessun requisito per i locali guardaroba permanentemente presidiati.

[3] Di tipo a prova di fumo se ubicati a quota < -1 m.

Tabella V.15-3: Compartimentazione

altri commi riportano le disposizioni da rispettare per le comunicazioni con le varie aree dell’attività.

 

La sezione V.15.5.5 Gestione della sicurezza antincendio fornisce i requisiti da rispettare per la gestione dell’attività. Particolarmente impegnativo è il rispetto del comma 1, che prevede la verifica delle condizioni di sicurezza prima dell’apertura al pubblico dell’attività e la successiva sorveglianza durante l’esercizio, con particolare riguardo ai locali e alle vie d’esodo, ai sistemi di protezione attiva ed agli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio.

 

La sezioni V.15.5.6 Controllo dell’incendio fornisce i requisiti da rispettare relativamente alla strategia S.6 Controllo dell’incendio, in particolare le misure adottate devono essere conformi ai livelli di prestazione previsti nella tabella V.15-4

 

Attività Area Attività
HA HB HC HD
OB TO1, TA1, TA3 II [1] III
OC, OD TO1, TA1, TA3 III
OD TO2 [2] III
Qualsiasi TA2, TK1, TK2 III [3] IV
Qualsiasi TM2 IV
Qualsiasi TZ Secondo valutazione del rischio
[1] Livello di prestazione III per i compartimenti delle attività con carico d’incendio specifico qf > 600 MJ/m2.

[2] Livello di prestazione riferito alle attività soggette.

[3] Livello di prestazione IV con carico d’incendio specifico qf > 900 MJ/m2, oppure con carico d’incendio specifico qf > 600 MJ/m2 se ubicate in opere da costruzione con presenza di altre attività (fabbricato o edificio di tipo misto).

Tabella V.15-4: Livelli di prestazione per controllo dell’incendio

 

 

La sezione V.15.5.7 Rivelazione ed allarme fornisce i requisiti da rispettare relativamente alla strategia S.7, in particolare le misure adottate devono essere conformi ai livelli di prestazione previsti nella tabella V.15-7

 

Attività Area Livello di prestazione
Qualsiasi TO2 I
OA, OB [1] TO1
OB, OC, OD IV
[1] Attività non soggette, costituite da un’unica sala che si sviluppa al solo piano di riferimento, con uscite dirette su luogo sicuro, prive di aree TA1, TA3, TK1, TK2, TM1, TM2, TM3, TT1 o TT2.

Tabella V.15-7: Livelli di prestazione per rivelazione ed allarme

 

La sezione V.15.5.8 Controllo di fumo e calore allarme fornisce i requisiti da rispettare relativamente alla strategia S.8, in particolare le misure adottate devono essere conformi ai livelli di prestazione previsti nella tabella V.15-9

Attività
OA OB OC OD
II [1] III [2]
[1] Per i teatri con scena integrata è richiesto il livello di prestazione III.

[2] Per le singole sale di superficie ≤ 600 m2 è ammesso il livello di prestazione II con aperture di smaltimento di tipo SEb o SEc.1

Tabella V.15-9: Livelli di prestazione per il controllo fumi e calore

 

Il programma CPI win® Attività consente di poter valutare l’attività 65 Attività di intrattenimento e spettacolo a carattere pubblico ai sensi del D.M. 3 agosto 2015 secondo la RTV 15 D.M. 22 novembre 2022. In fase di inserimento di una nuova attività di intrattenimento e spettacolo è possibile effettuare la valutazione o con il decreto 19 agosto 1996, regola tecnica attualmente di riferimento, o procedere in maniera alternativa seguendo il D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.

 


Autore:

Dott. Pietro Monaco

Pietro Monaco

 


 

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