Terza serie delle FAQ MiSE
La terza serie delle FAQ MiSE relative all’efficientamento energetico degli edifici è stata pubblicata dal Ministero per lo Sviluppo Economico a Dicembre del 2018 e si propone di fornire ulteriori chiarimenti per l’applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale 26 giugno 2015.
In quest’ultimo documento, che va a integrare i documenti precedentemente pubblicati (FAQ del mese di ottobre 2015 e agosto 2016), vengono riportate le domande relative ai dubbi più frequentemente riscontrati tra gli operatori del settore circa l’applicazione della normativa e le relative risposte chiarificatrici. Va subito detto che tale documento non cambia affatto il quadro legislativo vigente ma, come detto, rappresenta una ufficiale interpretazione relativa a dubbi e quesiti inerenti alcune parti dei decreti.
Di tutto il documento, che va a toccare un po’ l’intero decreto ministeriale, due sono le interpretazioni che, a nostro avviso, destano maggiore scalpore, portando di fatto ad applicare alcune modifiche sulle verifiche già attuate da anni e che di seguito elenchiamo:
- La FAQ 3.11 relativa al Comma 2, punto 2.3 per DM requisiti Minimi che risponde in merito al quesito relativo alla verifica della condensa interstiziale e che, fino all’uscita della FAQ stessa, intendeva verificata una parete se priva di condensa durante tutto il ciclo annuale. In realtà la FAQ modifica questa interpretazione riportando in auge la vecchia verifica secondo la quale una parete può considerarsi verificata, in conformità alla norma tecnica vigente, la UNI EN ISO 13788, se la condensa interstiziale risulta assente o ne venga prodotta una quantità massima ammissibile che comunque risulti riassorbita alla fine di un ciclo annuale, ovvero tutta la condensa interstiziale eventualmente prodotta deve evaporare completamente. È bene sottolineare che la FAQ non interviene affatto sull’interpretazione di rischio muffa che quindi può considerarsi non modificato, cioè “nessun rischio di muffa” è ammesso.
- La FAQ 3.16 relativa al Comma 1, Lettera (a) e (b) del punto 5.2 del DM Requisiti Minimi e che sostanzialmente risponde alla domanda su come deve essere effettuata la verifica della trasmittanza delle strutture comprensive dei ponti termici. La FAQ stabilisce che la verifica della trasmittanza va effettuata per tutte le strutture della stessa tipologia indipendentemente dall’orientamento, dallo spessore e dalla stratigrafia delle diverse porzioni attribuendo i ponti termici per metà a ciascuna delle due strutture incidenti che collega. Di fatto questo chiarimento sancisce che la verifica non va condotta puntualmente struttura per struttura, ma va fatta su una media ponderata delle strutture della stessa tipologia.
Altra FAQ rilevante riguarda il calcolo del volume degli ampliamenti. La FAQ 3.31 stabilisce, chiarendo, che il conteggio della percentuale di volume ampliato deve essere effettuato in riferimento alla tipologia di impianto presente. Con l’impianto centralizzato il riferimento è il volume di tutto l’edificio mentre con l’impianto autonomo il riferimento è il volume della singola unità immobiliare.
Termo ha già recepito le modifiche indicate, laddove ciò si è palesato come una differenza sostanziale rispetto all’interpretazione data in precedenza, mettendo da subito tutti i professionisti in condizioni di operare nel modo più preciso e normativamente corretto.