Il testo unico lombardo per la certificazione energetica degli edifici
Con il D.D.U.O. n. 6480 del 30 luglio 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, la Lombardia uniforma le disposizioni regionali in materia di certificazione degli edifici a quelle contenute nel d.lgs. 192/2005 e nel DPR 75/2013 e s.m.i., nonché nei decreti ministeriali attuativi approvati il 26 giugno 2015. Inoltre, il 22 gennaio 2016 è stato pubblicato, sul bollettino ufficiale della regione Lombardia, il decreto dirigenziale n. 224 del 18 gennaio 2016 recante “Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici approvate con il decreto 6480 del 30 luglio 2015” con il quale la Lombardia aggiorna il Testo unico sull’efficienza energetica degli edifici.
Con queste misure valutare le prestazioni energetiche degli edifici in Lombardia oggi è del tutto analogo a valutarle nel resto delle regioni italiane ma con alcuni differenze che, nel complesso, rendono la normativa lombarda più restrittiva. In particolare, nonostante l’impalcatura della norma di riferimento sia quella prevista dai decreti interministeriali e quindi tutte le verifiche delle prestazioni energetiche andranno fatte rispetto ad un edificio di riferimento o “edificio target”, i limiti da applicare sono in generale più stringenti rispetto ai medesimi nazionali, ovvero non è previsto nessuno scalino di attuazione 2015 – 2019/21 come nel caso nazionale: in Lombardia infatti i limiti che si applicano già dal 1° gennaio 2016 sono quelli più stringenti, previsti per il nazionale dal 2019/21, sia relativamente all’edificio di riferimento, sia relativamente ai limiti da rispettare in caso di ristrutturazioni di secondo livello e di riqualificazione energetica.
Inoltre, con il decreto dirigenziale n. 224 si stabilisce quanto segue:
- Relativamente ai limiti previsti di trasmittanza termica massima delle chiusure tecniche trasparenti e opache e dei cassonetti, comprensivi degli infissi, verso l’esterno e verso ambienti non climatizzati soggetti a riqualificazione energetica, i limiti saranno i seguenti:
- è fatto obbligo di elencare almeno un intervento migliorativo nell’attestato di prestazione energetica. L’assenza di tale indicazione costituisce un inadempimento da parte del certificatore che sarà soggetto a verifica. L’obbligo viene meno se, in caso di classe A3 o A4, il certificatore stesso dichiara che ulteriori interventi migliorativi non sarebbero convenienti in termini di costi-benefici;
- Modifica del modello dell’APE alla quarta pagina, dove, dopo la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, viene aggiunto il seguente testo: ”Si dichiara, ai sensi dell’art. 19 del DPR 445/2000, che la presente copia cartacea è conforme al file dell’attestato di prestazione energetica depositato nel Catasto Energetico Edifici Regionale”;
- Viene precisato l’obbligo di allegazione del libretto di impianto all’APE;
- In caso di ampliamenti volumetrici è fatto obbligo:
- Qualora la nuova porzione sia climatizzata con l’estensione dei sistemi tecnici esistenti, di verificare il parametro H’T e l’area equivalente solare Asol,est/Asup utile;
- Qualora la nuova porzione sia climatizzata mediante nuova installazione anche di un solo sistema tecnico dedicato ad un servizio energetico, si procede con le verifiche previste per i nuovi edifici;
- Si precisa che in caso di sostituzione di generatore senza cambio di combustibile e nel caso in cui la nuova potenza installata sia inferiore a 50kW non è necessario presentare al Comune la relazione tecnica di cui al punto 4.8 dell’allegato al D.D.U.O. n. 6480. L’esclusione vale anche in caso di sostituzione di pompa di calore con potenza inferiore o uguale a 15kW;
- Riguardo all’obbligo di installazione delle fonti rinnovabili, qualora l’unità oggetto di verifica è collegata ad un sistema di teleriscaldamento che ne copre i fabbisogni di riscaldamento e acs, l’obbligo delle FER rimane solo per l’installazione di sistemi di produzione di energia elettrica;
Queste, in sintesi, le principali novità e differenze presenti nel testo unico lombardo per la certificazione energetica degli edifici.
Namirial Termo è aggiornato alla disposizioni contenute nel D.D.U.O. n. 6480 e s.m.i. e perciò consente di effettuare tutte le verifiche e le analisi energetiche disposte dal regolamento lombardo nonché di generare tutte le relazioni di calcolo e di L.10 conformi alla normativa vigente.
Il D.D.U.O. 30 luglio 2015 – n. 6480 indica al punto 4.2 che le verifiche di cui ai successivi punti 5, 6, 7 e 8 devono essere eseguite secondo la metodologia dell’allegato H, ma non dice che il calcolo deve essere effettuato con CENED+2 o software accreditati, i quali sono necessari soltanto per la certificazione energetica. Pertanto la legge 10 può essere redatta con qualsiasi software conforme all’allegato H, come Namirial Termo.