Presentato il nuovo testo unico delle norme di prevenzione incendi

Il Ministro dell’Interno Angelino Alfano ha presentato il prosieguo di un progetto iniziato con il DPR 151/2011 che ha trasferito parte dei controlli antincendio, ex ante, dai Vigili del Fuoco ai professionisti esperti di antincendio, consentendo di impiegare più efficacemente le risorse nelle verifiche, ex post, successive all’avvio dell’esercizio.

Il progetto prevede la semplificazione del corpo normativo relativo all’antincendio, messo a punto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ed è finalizzato allo snellimento delle norme e delle procedure antincendio.

Il processo di semplificazione prosegue con l’ammodernamento dei principi regolatori, mediante un nuovo approccio metodologico, più aderente al progresso tecnologico, che supera l’articolata e complessa stratificazione di norme, ed arriva ad un unico testo organico e sistematico utile a regolamentare tutte le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.

Il nuovo testo unico (T.U.) delle norme di prevenzione incendi rende i professionisti assolutamente protagonisti assegnando loro la responsabilità della scelta delle misure di prevenzione incendi da adottare. Il tutto è finalizzato a rivoluzionare la burocrazia e a semplificare decisamente l’iter relativo alla prevenzione incendi.

Il Ministero dell’Interno ha comunicato che il nuovo testo unico si basa sui seguenti principi:

 

  • generalità: le metodologie di progettazione della sicurezza antincendio possono essere applicate a tutte le attività;
  • semplicità: laddove esistano diverse possibilità per raggiungere il medesimo risultato si prediligono soluzioni più semplici, realizzabili, comprensibili, per le quali è più facile operare la revisione;
  • flessibilità: per ogni livello di prestazione di sicurezza antincendio richiesto, sono indicate diverse soluzioni progettuali prescrittive o prestazionali e sono definiti metodi riconosciuti che valorizzano l’ingegneria antincendio;
  • standardizzazione ed integrazione: il linguaggio in materia di prevenzione incendi è conforme agli standard internazionali e sono unificate le diverse disposizioni previste nei documenti esistenti della prevenzione incendi in ambito nazionale;
  • inclusione: le persone che frequentano le attività sono considerate un fattore sensibile nella progettazione della sicurezza antincendio, in relazione anche alle diverse abilità (es. motorie, sensoriali, cognitive, ecc.), temporanee o permanenti.

Tale impostazione metodologica consentirà di affrontare la progettazione antincendio con un unico approccio logico, e non più con approcci differenziati a seconda della tipologia di attività.

 

L’approccio utilizzato nel T.U. lascia la professionista molta libertà nella effettuazione delle scelte progettuali, infatti i diversi allegati tecnici allo stesso riporteranno in modo logico-sistematico:

 

  • la regola tecnica orizzontale (RTO): i criteri ed i metodi che consentono di determinare le misure di sicurezza antincendio per tutte le attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • le regole tecniche verticali semplificate (RTV): le specifiche misure integrative per talune attività civili e commerciali, quali uffici, autorimesse ecc., nonché per quelle in applicazione delle recenti leggi approvate su strutture sanitarie, scuole e strutture turistico-ricettive esistenti

Le RTO contengono le nuove regole generali applicabili per la progettazione antincendio delle attività soggette. Le RTV prevedono le specifiche disposizioni, integrative a quelle delle regole generali, applicabili alle attività soggette ivi disciplinate.

 

L’insieme delle RTO e delle RTV costituisce il nuovo quadro normativo di riferimento completo ed esaustivo per la progettazione antincendio di tutte le attività soggette.

 

Allo scopo di rendere il documento un testo unico organico per l’intera materia antincendio, è prevista una ulteriore sezione (Metodi), che introduce metodologie di progettazione antincendio innovative ed alternative a quelle riportate nelle altre sezioni, volte alla risoluzione di specifiche problematiche tecniche ai fini antincendio di difficile soluzione con l’approccio sistematico delle prime tre sezioni. La sezione Metodi è basata sull’utilizzo delle tecniche della Fire Safety Engineering (FSE) infatti contiene tre allegati denominati:

  • Ingegneria della sicurezza antincendio.
  • Scenari di incendio per la progettazione prestazionale.
  • Salvaguardia della vita con la progettazione prestazionale.

In estrema sintesi il T.U. stabilisce un metodo finalizzato per la determinazione delle misure (definite strategie antincendio) idonee a minimizzare il rischio di incendio, in termini di probabilità e di conseguenze, entro limiti considerati accettabili, da adottare per la progettazione antincendio di un’attività soggetta, garantendo gli obiettivi primari di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell’ambiente.

Le misure di prevenzione, di protezione e gestionali sono raggruppate in modo omogeneo nei seguenti allegati definiti strategie antincendio:

  • Reazione al fuoco
  • Resistenza al fuoco
  • Compartimentazione
  • Separazione
  • Esodo
  • Gestione della sicurezza antincendio
  • Controllo e spegnimento
  • Rivelazione ed allarme
  • Controllo di fumi e calore
  • Operatività antincendio
  • Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio

La procedura prevede una valutazione del rischio dalla quale discendono i livelli di prestazioni delle misure antincendio da adottare.

 

Ai fini della valutazione del rischio sono introdotte tre tipologie di profili di rischio:

  • R-vita, profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana;
  • R-beni, profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni economici;
  • R-ambiente, profilo di rischio relativo alla tutela dell’ambiente dagli effetti dell’incendio.

L’allegato del T.U. denominato “Determinazione dei profili di rischio delle attività” fornisce:

  • la metodologia per valutare quantitativamente i due profili di rischio R-vita ed R-beni,
  • i criteri per valutare il profilo di rischio R-ambiente.

In funzione dei profili di rischio R-vitaR-beni ed R-ambiente per l’attività, sono attribuiti i livelli di prestazione alle misure antincendioappartenenti alle singole strategie antincendio da adottare, in funzione degli obiettivi di sicurezza da raggiungere.
Per ogni misura antincendio, il progettista può attribuire livelli di prestazione differenti da quelli proposti. In tal caso il progettista e tenuto a dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio.

 

Il nuovo T.U. introduce i concetti di “misure convenzionali” e di “misure alternative” da utilizzare a scelta del progettista, li definisce nel seguente modo:

 

  • Soluzione conforme (deemed to satisfy provision): soluzione progettuale di immediata applicazione nei casi specificati, che garantisce il raggiungimento del collegato livello di prestazione.
  • Soluzione alternativa (alternative solution): soluzione progettuale alternativa alle soluzioni conformi. Il progettista e tenuto a dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione impiegando uno dei metodi di progettazione della sicurezza antincendio.

Ampio spazio è dato all’applicazione dei metodi prestazionali per la progettazione della sicurezza antincendio.

 

I metodi prestazionali sono impiegabili per:

 

  • la verifica delle soluzioni alternative al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato livello di prestazione;
  • la verifica di soluzioni in deroga al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato obiettivo di sicurezza antincendio;
  • la verifica del livello di prestazione attribuito ad una misura antincendio al fine di dimostrare il raggiungimento del collegato obiettivo di sicurezza antincendio.

I risultati ottenuti devono essere sottoposti al competente Comando provinciale dei Vigili del fuoco tramite i procedimenti amministrativi ammessi dalla normativa vigente.

 

Molto interessante appare la possibilità di proporre soluzioni alternative senza ricorrere obbligatoriamente alla procedura di deroga, in questo modo il T.U. ammette l’utilizzo dei metodi dell’ingegneria prestazionale (FSE) al di fuori del campo di applicazione del D.M. 9 maggio 2007 (che peraltro sarà abrogato) che ricordiamo ammette (art. 2) il seguente campo di applicazione del metodo:

 

  • per la individuazione dei provvedimenti da adottare ai fini del rilasci del certificato di prevenzione incendi nel caso di attività non regolate da specifiche disposizioni antincendio;
  • per la individuazione delle misure di sicurezza che si ritengono idonee a compensare il rischio aggiuntivo nell’ambito del procedimento di deroga.

Molta enfasi è stata data, durante la presentazione del nuovo provvedimento di semplificazione, all’utilizzo dei metodi prestazionali che possono quindi essere applicati per la progettazione ordinaria della sicurezza antincendio.

 

Iter procedurale.

A seguito della valutazione del rischio incendio devono essere determinate le misure antincendio da applicate all’attività.

Per ciascuna misura antincendio sono previsti diversi livelli di prestazione, graduati in funzione della complessità crescente delle prestazioni previste ed identificati da numero romano (es. I, II, III, …).
La corretta selezione dei livelli di prestazione delle misure antincendio conduce alla riduzione del rischio di incendio dell’attività ad una soglia considerata accettabile.
In definitiva la progettazione antincendio dovrà seguire i seguenti passi:

 

  • Fissazione degli obiettivi antincendio mediante la valutazione del rischio
  • Determinazione delle strategie mediante:
    1. Misure antincendio
    2. Livelli di prestazione
    3. Scelta fra soluzioni conformi oppure soluzioni alternative ove previste

Riportati nel seguente schema:

 testo unico prevenzione incendi

La progettazione di attività normate e NON normate dovrà seguire i seguenti schemi:

schema antincendio

Progettazione antincendio

Nell’ultima bozza del T.U. sono presenti 10 allegati riportanti le regole tecniche verticali per le seguenti attività:

  • Aree a rischio specifico
  • Vani degli ascensori
  • Edifici di civile abitazione
  • Edilizia scolastica
  • Attività ricettive turistico-alberghiere
  • Strutture sanitarie
  • Edifici adibiti ad uffici
  • Attività commerciali
  • Locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, impianti sportivi
  • Autorimesse

Scarica la bozza nuovo TU norme Prevenzione Incendi del 12-4-2014

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