Valutazione rischio vibrazioni

La valutazione del rischio vibrazioni

La valutazione del rischio vibrazioni - Inail

PUBBLICATA DALL’INAIL LA NUOVA GUIDA 2019
Una guida operativa per valutare i rischi legati all’esposizione alle vibrazioni meccaniche, sia quelle trasmesse al sistema mano-braccio che quelle trasmesse al corpo intero.

È ormai largamente dimostrato come l’esposizione professionale a vibrazioni meccaniche può presentare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, se non è correttamente valutata e se non vengono messe in atto, da parte del datore di lavoro per il tramite del Servizio di prevenzione e protezione, tutte le misure tecniche di prevenzione e protezione consentite dallo stato dell’arte e tutte le misure organizzative concretamente attuabili nel posto di lavoro.

 

Premessa

Regolamentata per la prima volta dal d.lgs. 187/2005 di attuazione della direttiva vibrazioni 2002/44/CE, l’esposizione professionale a vibrazioni meccaniche è stata successivamente incorporata all’interno del d.lgs. 81/2008, nel quale compare come Capo III del Titolo VIII, integrato dall’Allegato Tecnico XXXV.

La nuova guida La valutazione del rischio vibrazioni”, pubblicata nel settembre 2019, si propone come manuale operativo per la corretta metodologia di valutazione del rischio vibrazioni per ciascuno dei tre “percorsi” previsti dall’art. 202 del d.lgs 81/2008 che utilizzano, alternativamente, i dati di certificazione dei costruttori, le banche dati o le misurazioni.

 

Processo di valutazione delle esposizioni professionali

Sulla base dell’interpretazione resa dal Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province autonome, la procedura da seguire dovrebbe essere:

    1. si ricercano, all’interno di banche dati accreditate (Inail, Regione, ecc.), le informazioni relative alle accelerazioni dei diversi utensili/veicoli. I dati possono essere utilizzati a patto che essi descrivano le reali condizioni di rischio relativamente a:
      • modello e utilizzo dell’attrezzatura;
      • manutenzione dell’attrezzatura;
      • disponibilità di tutti gli elementi utili per una eventuale bonifica del rischio.
    2. Qualora l’opzione a) non sia percorribile, si utilizzano le informazioni relative alle accelerazioni dei diversi utensili/veicoli fornite dal costruttore. I dati possono essere utilizzati a patto che:
      • siano disponibili fattori correttivi (se richiesti);
      • l’attrezzatura sia in buone condizioni di manutenzione;
      • essi contengano gli elementi utili per una eventuale bonifica del rischio.
    3. Qualora né l’opzione a) né l’opzione b) risultino percorribili, vanno eseguite le misure.

Inoltre, in quanto ‘metodo di riferimento’, va fatto ricorso a misure in tutti i casi dubbi o controversi o che necessitano di particolare precisione nel calcolo dell’esposizione.

 

Schema valutazione rischio vibrazione

 

 

Valori di soglia e misure di prevenzione

La normativa fissa un valore di esposizione che fa scattare l’azione, al di sopra del quale i datori di lavoro devono controllare i rischi derivanti dalle vibrazioni cui sono esposti i loro dipendenti, e un valore limite di esposizione che non deve essere superato.

Tuttavia, livelli di esposizione di valore inferiori a quello che fa scattare l’azione non escludono rischi di lesioni o traumi indotti dall’esposizione a vibrazioni, soprattutto se in presenza di importanti cofattori di rischio, quali elevate forze di pressione o di spinta, sforzo muscolare, basse temperature, o in presenza di soggetti particolarmente suscettibili al rischio. Il superamento dei valori di azione implica invece l’obbligo di attuazione di ulteriori specifiche misure di tutela per i lavoratori esposti.

L’analisi dell’esposizione professionale a vibrazioni avviene con modalità distinte in funzione del distretto interessato. In particolare, vanno valutate indipendentemente:

  • Le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio o HAV (acronimo dell’inglese hand arm vibration);
  • Le vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero o WBV (acronimo dell’inglese whole body vibration).

 

Vibrazioni trasmesse al mano-braccio (HAV)

Valore d’azione giornaliero (VA)

Valore limite di esposizione giornaliero (VLE)

A(8) = 2,5 m/s2

A(8) = 5 m/s2

Aw = 20 m/s2 (su periodi brevi)

 

 

Classi di rischio e misure di prevenzione (HAV)

Classi di rischio

Sintesi delle misure di prevenzione

A (8) ≤ 2,5 m/s2

Informazione e formazione

È opportuno fornire adeguata informazione e formazione generale:

sugli esiti della valutazione del rischio vibrazioni, sulle misure di controllo adottate volte ad eliminare o ridurre i rischi derivanti da vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio; sulle condizioni di suscettibilità individuale; sui fattori che concorrono ad incrementare il rischio; sulle misure aziendali messe in atto per controllare il rischio (artt. 36 – 37).

È necessario sempre valutare la possibilità di incremento del rischio dovuto a lavorazioni che comportino: elevate forze di prensione o di spinta, elevato sforzo muscolare, sovraccarico degli arti, freddo.

Ulteriori misure di tutela e di riduzione dell’esposizione potrebbero essere necessarie qualora la valutazione del rischio evidenzi la presenza di detti cofattori di rischio, o in presenza di soggetti particolarmente sensibili al rischio.

2,5 < A (8) ≤ 5 m/s2

 

e

 

ahv ≤ 20 m/s2

Informazione e formazione

Oltre a quanto previsto per la classe di rischio A(8) ≤ 2,5 m/s2, va fornita adeguata informazione e formazione dei lavoratori esposti sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione.

Misure tecniche organizzative

Va redatto e applicato un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono.

Sorveglianza sanitaria

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione vanno sottoposti alla sorveglianza sanitaria, come disposto dall’art. 204.

La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal MC.

L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal MC.

A (8) > 5 m/s2

 

o

 

ahv > 20 m/s2

Rischio inaccettabile

Vanno prese misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore e saranno individuate le cause del superamento e adattate di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento (ad es. sostituzione immediata della macchina/attrezzo/apparecchiatura o riduzione dei tempi di esposizione).

 

 

Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV)

Valore d’azione giornaliero (VA)

Valore limite di esposizione giornaliero (VLE)

A(8) = 0,5 m/s2

A(8) = 1,0 m/s2

Aw = 1,5 m/s2 (su periodi brevi)

 

 

Classi di rischio e misure di prevenzione (WBV)
Classi di rischio Sintesi delle misure di prevenzione
A (8) ≤ 0,5 m/s2 Informazione e formazione

È opportuno fornire adeguata informazione e formazione generale:

sugli esiti della valutazione del rischio vibrazioni, sulle misure di controllo adottate volte ad eliminare o ridurre i rischi derivanti da vibrazioni trasmesse al corpo; sulle condizioni di suscettibilità individuale; sui fattori che concorrono ad incrementare il rischio; sulle misure aziendali messe in atto per controllare il rischio (artt. 36-37).

È necessario sempre valutare la possibilità di incremento del rischio dovuto a lavorazioni che comportino: elevate forze di prensione o di spinta, elevato sforzo muscolare, sovraccarico degli arti, freddo.

Ulteriori misure di tutela e di riduzione dell’esposizione potrebbero essere necessarie qualora la valutazione del rischio evidenzi la presenza di detti cofattori di rischio, o in presenza di soggetti particolarmente sensibili al rischio.

0,5 < A (8) ≤ 1,0 m/s2

 

e

 

av ≤ 1,5 m/s2

Informazione e formazione

Oltre a quanto previsto per la classe di rischio A (8) ≤ 0,5 m/s2, va fornita adeguata informazione e formazione dei lavoratori esposti sull’uso corretto e sicuro delle attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione.

Misure tecniche organizzative

Deve essere predisposto e applicato un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione e i rischi che ne conseguono.

Sorveglianza sanitaria

I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d’azione vanno sottoposti alla sorveglianza sanitaria, come disposto dall’art. 204. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal MC.

L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal MC.

A (8) > 1,0 m/s2

 

o

 

av > 1,5 m/s2

Rischio inaccettabile

Vanno prese misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto di tale valore e saranno individuate le cause del superamento e adattate di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento (ad es. sostituzione immediata della macchina/attrezzo/apparecchiatura o riduzione dei tempi di esposizione).

 

Scarica la pubblicazione INAIL

 

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Autore:

Giuditta Floridia
Ingegnere – Analista Sicurezza Namirial S.p.A.

 


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